Cozze a Terracina, altri ostacoli per l’allevamento: le motivazioni nella proroga di sospensione

Pubblicata sul Burl di oggi la proroga da parte della Regione Lazio della sospensione dell’esecuzione della determinazione dirigenziale G02621, del 21 marzo 2016, di autorizzazione alla anticipata occupazione, ai sensi dell’ articolo 38 del Codice della Navigazione e dell’articolo 35 del relativo Regolamento di esecuzione, alla Mitilflegrea, società cooperativa di Bacoli, dello specchio acqueo di complessivi 500.000 metri quadrati, antistante il territorio del comune di Terracina. Parliamo delle cozze e dello stop all’impianto.

La prima sospensione, della durata di 60 giorni, era arrivata il 4 maggio scorso a seguito dell’istanza di riesame, per l’annullamento dell’autorizzazione in questione, presentata dal Comune di Terracina per interferenze ambientali dell’impianto con le popolazioni marine. L’attuale sospensione ha una durata di altri 90 giorni a partire dalla sua notifica, al fine di: acquisire il parere sulle interferenze ambientali dell’impianto con le popolazioni marine; acquisire il parere tecnico del Comune di riferimento, in merito alla compatibilità dell’impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell’area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.

Il parere sulle interferenze ambientali era stato chiesto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, nella immediatezza della prima sospensiva, alla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali. Ma a tutt’oggi, si legge nel nuovo atto, non è ancora pervenuta. In quanto all’acquisizione del parere tecnico del Comune di riferimento, si precisa che è garantito dalla Legge Regionale numero 8 del 20 giugno 2016, pubblicata sul Burl 49 del 21/06/2016, nel frattempo adottata dal Consiglio Regionale, che all’articolo 11 – “Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale” – prevede per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della stessa, l’acquisizione del parere tecnico del comune di riferimento, in merito alla compatibilità dell’impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell’area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.

Nell’atto della sospensione bis, la Regione precisa che “il provvedimento di autorizzazione alla anticipata occupazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata o atto concessorio definitivo o conclusivo” e che ritiene conseguentemente di dover acquisire il parere tecnico del Comune ai sensi della nuova legge.