Agenzia delle entrate, sospesi i termini per i versamenti delle cartelle esattoriali

Sospesi fino al 31 agosto i termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni. Novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione. A comunicarlo è proprio l’Agenzia delle Entrate.

Attraverso i contenuti delle Faq, l’ente diretto da Ernesto Maria Ruffini prosegue con gli approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione nel periodo di emergenza Covid-19, già illustrate nel vademecum fiscale pubblicato nei giorni scorsi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Il Decreto introduce poi una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Con una modifica alla normativa sulla “rottamazione-ter e sul “saldo e stralcio” (DL 119/2018 e Legge 145/2018), il Decreto prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria (ex art. 48-bis DPR n. 602/1973) determina il blocco dell’accredito. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.