Comune di Latina, segretario generale a due velocità

Il Comune di Latina

Una recente sentenza del Tar dell’Umbria solleva una serie di dubbi sulle funzioni attribuite ai segretari generali in diverse municipalità italiane e in particolare nel Comune di Latina per via di un regolamento approvato dalla giunta il 15 novembre 2016.

Cosa dice il Tar dell’Umbria

Il segretario comunale non può sostituirsi ai dirigenti. Il Tar dell’Umbria, sezione I, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lett. d), del Tuel, ha evidenziato che “il segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa attività, non può di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell’Ente locale, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell’Ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti”. “In ogni caso – si legge ancora nella sentenza -, anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l’attribuzione di compiti gestionali al segretario comunale, compresa l’ipotesi di guida dell’ufficio tecnico, non è automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti dell’ente o a specifiche determinazioni del sindaco”.

Cosa succede a Latina

La giunta municipale il 15 novembre 2016 ha approvato il nuovo Regolamento degli uffici e servizi, inserendo un articolo specifico in cui all’articolo 16 viene stabilita la competenza esclusiva del direttore generale alla nomina delle commissioni esaminatrici e, alla individuazione del presidente, per le procedure selettive pubbliche per la copertura di posizioni dirigenziali e il conferimento di incarichi di alta professionalità. Una competenza esclusiva e non in assenza di dirigente preposto. Da sottolineare che in questo momento storico a Latina, la figura del segretario generale è coincidente con quella del direttore generale e con quella del responsabile dell’anticorruzione. Dunque, se vale il principio contenuto nella sentenza del Tar dell’Umbria che esclude, salvo casi eccezionali, la possibilità che un segretario si sostituisca al dirigente lo stesso può essere applicato al direttore generale? Il fatto è che il direttore generale nelle pubbliche amministrazioni è il vertice dell’apparato burocratico, è il coordinatore dei dirigenti e il colante tra l’amministrazione e i dirigenti. E’ legittimo il regolamento approvato a novembre?

La doppia velocità di Iovinella

Comunque, se da un lato con il nuovo regolamento vigente degli uffici e dei servizi viene attribuita la competenza al direttore generale di decidere sulle commissioni esaminatrici per le assunzioni di peso, dall’altro lato al coincidente segretario generale in carica, l’avvocato Rosa Iovinella, viene spesso rimproverato di non fornire parere di legittimità sugli atti amministrativi. Come a dire che il segretario fa quello che non dovrebbe fare e non fa quello che invece dovrebbe competergli. Nei giorni scorsi il caso è stato sollevato nel corso del question time dal consigliere Nicola Calandrini. Eppure il parere di legittimità è una competenza del segretario comunale stabilità per legge. “Ai sensi delle norme richiamate – si legge nella sentenza del Tar dell’Umbria -, nell’attuale assetto ordinamentale, al segretario comunale sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente locale, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”. Del resto l’articolo 97 del Tuel e i principi in esso contenuti sul ruolo del segretario generale è evidente anche in una sentenza della Corte dei conti del 2013. Il parere sulla conformità dell’azione amministrativa espressa dal segretario comunale appare quindi come un’inevitabile prerogativa alla quale difficilmente ci si può sottrarre senza alcuna conseguenza.