Latina, servizio rifiuti affidato all’Abc: il Tar dichiara inammissibile il ricorso della De Vizia e non entra nel merito del decreto Madia

Demetrio De Stefano, presidente del consiglio di amministrazione dell'Abc, tra il sindaco Damiano Coletta e l'assessore all'ambiente Roberto Lessio

Si è conclusa con un punto a favore del Comune di Latina e dell’azienda speciale Abc la causa discussa al Tar il 24 maggio scorso su ricorso della società De Vizia Transfer per l’annullamento della determina di annullamento della gara del servizio di igiene urbana e della delibera consiliare di costituzione dell’azienda speciale e successivamente degli altri atti che hanno portato all’approvazione del contratto di servizio del capitolato speciale che disciplina i rapporti tra ente locale e azienda speciale Abc.

Grane soddisfazione è stata espressa dal sindaco Damiano Coletta: “Un grandissimo risultato per il quale mi complimento con i legali e con gli uffici, in particolare con il gruppo di lavoro guidato dalla Segretaria Rosa Iovinella che ha coordinato i dirigenti Giuseppe Manzi, Daniela Ventriglia, Sergio Cappucci e il funzionario Diego Vicaro. Il pronunciamento favorevole arriva dopo i ricorsi vinti contro Universiis per la gara per i servizi sociali, e contro la Schiaffini Travel per il trasporto pubblico locale. Sono tre vittorie importantissime, segno che in questa Amministrazione si lavora con oculatezza, trasparenza e in funzione del bene comune. La città deve essere orgogliosa per questi risultati. Quando si vincono sentenze come questa la vittoria è dei cittadini”.

L’inammissibilità del ricorso poggia sull’assenza di un interesse qualificato – si legge nella sentenza resa nota oggi – della società ricorrente che anche se aveva presentato la propria offerta per partecipare alla gara indetta dal commissario prefettizio poi sospesa, nella fase anteriore all’aggiudicazione, e quindi annullata nessuna situazione soggettiva tutelabile poteva riconnettersi alle aspettative di fatto dell’impresa. “L’inammissibilità del ricorso travolge i motivi aggiunti, con assorbimento delle eccezioni non esaminate”, si legge nel dispositivo della sentenza. E tra le eccezioni non esaminate vi è senz’altro l’eccezione sollevata in merito al presunto sviamento da parte del Comune di costituire un’azienda speciale per l’affidamento del servizio di igiene urbana per non incappare attraverso la formula dell’in house nel divieto per le pubbliche amministrazioni controllanti di costituire nuove società nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti (articolo 14 del decreto legislativo 175/2016, più noto come decreto Madia), considerato che la precedente società a capitale pubblico che gestiva il servizio d’igiene urbana, la Latina Ambiente s.p.a., era stata dichiarata fallita con sentenza 7.12.2016 n. 105 del Tribunale di Latina.

Ma l’amministrazione comunale va oltre e focalizza la propria attenzione sulla legittimità riconosciuta della scelta di affidare il servizio senza ricorrere al libero mercato. Un commento in tal senso arriva dalla Segretaria Iovinella: “Oltre all’inammissibilità riconosciuta dal Tar, il Collegio si è espresso in maniera inequivocabile rispetto alla legittimità della scelta dell’Ente. Recita infatti il dispositivo: “…Deve al riguardo essere richiamato l’orientamento europeo secondo cui “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV). Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cosiddetta direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Nel medesimo senso depone, inoltre, l’articolo 2 della cosiddetta direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato ‘Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche’), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni…”.