Da spiagge attrezzate a stabilimenti balneari, il passaggio entro il 15 dicembre. La parola al tecnico

Vincenzo Borrelli

Il regolamento della Regione Lazio, emanato lo scorso mese di agosto, sulla disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non apre soltanto la strada della destagionalizzazione ma rappresenta una rivoluzione per le attività balneari delle coste laziali che dovranno confrontarsi con una tipologia in meno. La novità impone ai Comuni la revisione dei Piani di utilizzazione degli arenili. Pubblichiamo di seguito un contributo tecnico del geometra Vincenzo Borrelli di Latina.

Il Regolamento numero 19 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione delle norme sulla organizzazione del sistema turistico laziale, disciplina, tra l’altro, le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Si tratta di un Regolamento innovativo nel suo genere che, per alcuni versi, cerca di contenere l’effetto della direttiva Bolkestein, tanto temuta dagli operatori, organizza l’utilizzo della spiaggia prevedendo nuove forme di gestioni dell’arenile garantendo le esigenze della libera fruizione e quelle dei servizi ai bagnanti.

Resiste la tipologia di stabilimento balneare, disciplinata dall’articolo 4 del regolamento, senza particolari innovazioni rispetto alle previsioni delle strutture di servizio, ma con attività secondarie più ampie, con la conferma del punto ristoro da non confondersi con l’esercizio di ristorazione che è considerata altra tipologia di utilizzazione.

Scompaiono le spiagge attrezzate: questo è certamente il problema del momento perché i Comuni hanno tempo fino al 15 dicembre 2016 per convertire le spiagge attrezzate, già titolari di concessioni, in stabilimenti balneari (articolo 19).

La decisione richiede, anche in questo caso, una verifica di conformità alla vigente disciplina urbanistica, ambientale e paesaggistica e quindi l’adozione di un’apposita normativa, che dovrà risolvere il problema delle dimensioni dei manufatti ammissibili sull’area in concessione necessari per garantire i servizi minimi essenziali prescritti dalla norma.

L’apertura è per lo sviluppo delle attività economiche e di servizi che ruotano attorno alla risorsa mare, e per promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica, superando concetti – desueti –  delle limitazioni contrarie alla “tutela della libertà di iniziativa economica”.

Viene introdotta la nuova tipologia di spiaggia libera con servizi, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai Comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso per le quali possono essere date in concessione aree non superiori a 25 metri quadrati. Oltre ad essere ovviamente confermate le spiagge libere, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione, nelle quali i Comuni possono assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio, nonché i servizi igienici anche attraverso le convenzioni.

I Comuni hanno l’obbligo di riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell’arenile di propria competenza, da suddividere per ambiti omogenei tenuto conto dell’indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali.

L’attuazione di queste nuove previsioni comporta necessariamente la revisione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA) di cui i Comuni sono dotati, che dovrà regolamentare, l’intero tratto del lungomare o meglio l’area del demanio marittimo, in modo da prevedere le nuove diverse modalità di utilizzo della spiaggia e di sviluppare anche una adeguata accessibilità alle spiagge attraverso varchi di accesso all’arenile appositamente allestiti per tratti non superiori a 300 metri.

Un’occasione importante per i Comuni costieri che, se ben gestita, potrà portare diversi vantaggi per sviluppo del mare, con utili conseguenze occupazionali, oltra ad alleggerire le spese a carico dei bilanci comunali in conseguenza della riduzione dei costi per la pulizia degli arenili, per l’assistenza a bagnanti e per i servizi all’utenza.

Un’occasione da non perdere, che richiede l’immediato avvio delle procedure – in un percorso ben delineato dalla normativa di riferimento – in modo che sia correttamente coniugato l’interesse allo sviluppo economico con la tutela dei beni ambientali.

Vincenzo Borrelli

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