Sentenza storica dichiara nullo il licenziamento “economico”: la Koch-Glitsch condannata al pagamento di 50 mensilità e al reintegro immediato di un dipendente di Latina

L'avvocato Fabio Leggiero

Sentenza storica in favore di un lavoratore di Latina licenziato dalla Koch-Glitsch Italia srl dopo due anni di lavoro adducendo motivazioni economiche. Il Tribunale di Latina ha condannato l’azienda ad uno risarcimento di tutte le mensilità (cinquanta, pari a circa 300mila euro) medio tempore perse dalla data del licenziamento e condannando altresì la multinazionale alla immediata reintegra del lavoratore.

“Questa sentenza creerà un precedente a livello nazionale – ha spiegato l’avvocato giuslavorista Fabio Leggiero che ha assistito il lavoratore nella sua battaglia legale – perché parliamo di una nullità del licenziamento per ragioni economiche poiché in frode alla legge, unico caso dopo l’entrata in vigore della legge Fornero nei casi di licenziamenti economici”.

A cinquant’anni, il lavoratore in questione, si era rimesso in gioco andando ad un colloquio aziendale per un posto nella sede di Aprilia. Era piaciuto così tanto che l’assunzione era stata praticamente immediata per la figura di quadro aziendale, con davanti una possibilità di carriera inimmaginabile. Un giorno, dopo due anni di lavoro, giunto nello stabilimento di Aprilia che produce carpenteria metallica per i pozzi petroliferi, l’amministratore delegato lo aveva convocato nel suo ufficio per consegnargli uno scatolone: “Ecco, prendi le tue cose e lascia lo stabilimento: per un contenimento dei costi aziendali, la tua figura è stata soppressa”. Altro che doccia fredda! Molto di più. Passato lo choc, il dipendente si è rivolto allo studio legale di Fabio Leggiero, avvocato giovane del capoluogo pontino che sta dedicando la sua professione interamente nell’ambito del lavoro.

Il licenziamento in tronco, per ragioni economiche che avrebbe portato l’azienda ad una riorganizzazione con conseguente soppressione della figura del dipendente, non avrebbe dato alcuna possibilità al lavoratore neanche in termini di una mansione equivalente e/o dequalificante.

In prima battuta il Tribunale di Latina – Sezione Lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto le ragioni poste dal lavoratore alla base della impugnazione giudiziale del licenziamento dichiarando legittima la soppressione in favore delle ragioni economiche. Avverso il provvedimento del Tribunale, il dipendente ha proposto ricorso di opposizione e dopo un estenuante iter processuale, a distanza di oltre 50 mesi dalla data del licenziamento ed in sede di gravame rispetto al primo provvedimento il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro la dottoressa Angela Orecchio ha accolto in pieno la tesi del lavoratore, patrocinato dall’avvocato Leggiero.

Il Tribunale di Latina con sentenza immediatamente esecutiva ha accertato la nullità del licenziamento condannando l’azienda al pagamento di 50 mensilità e all’immediata reintegra del lavoratore.

Il licenziamento era stato impugnato, rivendicando la nullità ed illegittimità dello stesso, poiché “la dedotta riorganizzazione – spiega l’avvocato Leggiero – appariva fittizia e non reale operata a distanza di brevi mesi da una precedente procedura di mobilità con la quale l’azienda aveva dichiarato di aver terminato la sua riorganizzazione”.

L’avvocato Leggiero, commentando la sentenza dichiara che: i motivi di nullità che hanno permesso al dipendente di ottenere questa storica sentenza sono stati sollevati sin dal primo giudizio il quale si era concluso con un provvedimento “totalmente illogico e comunque scollegato rispetto all’iter processuale”.

“La decisione del Tribunale di Latina è importante – dichiara con soddisfazione l’avvocato Leggiero – poiché mantiene fermo un principio cardine del diritto sostanziale in materia di salvaguardia del dipendente e della sua professionalità al di là delle logiche di mercato, relegando il medesimo licenziamento solo quale extrema ratio rispetto alle esigenze aziendali, che a volte non sono veritiere ma pretestuose. Finalmente dopo una prima ordinanza totalmente scollegata dalla verità storica ove il dipendente ha assistito ad una giustizia senza processo, si è ristabilito il nesso tra verità storica e processuale. Questa sentenza è storica e creerà un precedente a livello Nazionale perché parliamo di una nullità del licenziamento con condanna a tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra disposta dal Tribunale, poiché in frode alla legge, unico caso dopo l’entrata in vigore della legge Fornero nei casi di licenziamenti economici”.