Quarantene e green pass, da gennaio le regole del nuovo decreto

Scatta il “lockdown”, dal 10 gennaio, per i non vaccinati. Chi non ha il Green Pass rafforzato che viene rilasciato a vaccinati e guariti, a partire da quella data, sarà escluso dalle attività sociali, ricreative, sportive e dai trasporti.

Al lavoro e per lo studio il Super Green Pass non è stato esteso, salvo dove vige l’obbligo vaccinale per i dipendenti, decisione per il momento rimandata al 5 gennaio.

Ecco tutte le regole in vigore e come cambieranno.

  • Quarantena: le regole ancora in vigore per i positivi al molecolare

Chi scopre di essere positivo dopo essersi sottoposto a un test salivare, oro-faringeo o nasale rapido antigenico fatto in farmacia, laboratorio o fai-da-te deve immediatamente sottoporsi a un test molecolare e nel frattempo isolarsi. I positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Se il test risulta ancora positivo dopo 10 giorni bisogna continuare l’isolamento fino a che il test non dia esito negativo oppure fino al 21esimo giorno, data alla quale si può interrompere l’isolamento. I positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Se il test dà ancora riscontro positivo, bisogna prolungare l’isolamento fino a che il test non dia esito negativo oppure fino a 21 giorni: in quest’ultimo caso, se non ci sono più sintomi da almeno 7 giorni, si può interrompere l’isolamento.

  • Quarantena: le regole ancora in vigore per i contatti stretti di un positivo

I contatti stretti vaccinati con seconda o terza dose da almeno 14 giorni devono stare in quarantena per un periodo di 7 giorni dall’ultimo incontro con il contagiato e poi sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico. Se il test ha esito negativo, il contatto stretto può tornare alla sua vita. Se non vuole o non può eseguire un tampone, deve rimanere in quarantena per 14 giorni, trascorsi i quali può uscire di casa anche senza test. I contatti stretti non vaccinati devono osservare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona infetta e poi eseguire un test molecolare o antigenico: se negativo possono tornare alla vita normale. Altrimenti devono restare in quarantena altri 4 giorni e poi possono uscire di casa anche senza tampone. I contatti non stretti non devono sottoporsi a quarantena.

  • Quarantena: come cambierà da gennaio

Per i positivi sintomatici non cambia nulla, le regole restano le stesse applicate fino ad ora e già descritte. Per i positivi asintomatici basterà una settimana di isolamento a casa e poi si potrà tornare in comunità con l’esito negativo di un tampone che potrà essere anche antigenico. I contatti stretti di un positivo che hanno già fatto il booster o due dosi di vaccino da meno di quattro mesi non avrà più obbligo di quarantena che sarà sostituita da un regime di autosorveglianza: in assenza di sintomi si potrà continuare ad andare in giro con alcune accortezze: indossare una mascherina Ffp2 per dieci giorni, evitare di frequentare posti chiusi e affollati come cinema, teatri, stadi e dopo cinque giorni effettuare un tampone anche antigenico di controllo. I contatti stretti vaccinati da più di 4 mesi o senza booster dovranno rispettare una quarantena di 5 giorni al termine della quale è previsto un test anche rapido di controllo. Per i contatti stretti non vaccinati nulla cambia: chi entra in contatto con un positivo dovrà rimanere a casa 10 giorni e potrà uscire solo dopo un tampone negativo o, in alternativa, restare in isolamento per 14 giorni. La data di entrata in vigore delle nuove norme verrà decisa dalla struttura commissariale del generale Figliuolo.

  • Quarantena per gli studenti: per ora resta tutto come è

A scuola per ora non cambia nulla rispetto alle norme stabilite con una circolare a inizio novembre. Per cambiare regole servirà una nuova circolare, eventualmente attesa prima del 7 gennaio quando, in alcune regioni, riprenderanno le lezioni. A oggi, con un solo caso di Covid, se ci si trova al nido o in una materna è previsto un tampone appena saputo del caso di positività, una quarantena di 10 giorni a prescindere dal risultato del primo test e un secondo tampone finale. Per gli educatori la quarantena è ridotta a 7 giorni, sempre con un tampone iniziale e uno finale, se sono vaccinati con ciclo completo da almeno 14 giorni. Se il contagio è tra gli educatori, i loro colleghi negativi al test del primo giorno non devono sottoporsi a quarantena ma alla sorveglianza attiva. Nelle scuole primarie e secondarie i compagni di classe della persona positiva al Covid devono fare subito il tampone, appena saputo della positività del contatto. Se il test è negativo, rientrano subito in classe, ma dopo cinque giorni dal primo tampone devono fare un altro test. Lo stesso vale per gli insegnanti vaccinati, mentre i non vaccinati vanno in quarantena e dopo 10 giorni devono sottoporsi al test finale. Con due casi di Covid in una classe, gli alunni che sono vaccinati o che sono guariti dal Covid negli ultimi sei mesi devono sempre osservare la sorveglianza attiva, facendo un test appena viene confermata la positività dei due casi di Covid e un altro test cinque giorni dopo. Gli studenti che non sono vaccinati devono invece andare in quarantena per dieci giorni (anche se sono negativi al primo test). Stesso iter per i docenti. Con tre casi di Covid in una stessa classe di va tutti a casa, in quarantena, sia docenti che studenti. E scatta la didattica a distanza. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.

  • Dai ristoranti alle palestre, dove già serve il Super Green Pass

Il Green Pass rafforzato rilasciato a chi è vaccinato o guarito dal Covid è già necessario per gli over 12 per consumare nelle sale interne di ristoranti e bar, compreso il bancone, per entrare in cinema, teatri, musei, biblioteche, palestre e piscine, per svolgere allenamenti di sport di squadra, per andare allo stadio o al palazzetto dello sport, per centri benessere al chiuso e nei centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), nei centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia), nei parchi tematici e di divertimento, in sale gioco, sale bingo e casinò, per partecipare a una festa di compleanno o di laurea in un locale pubblico o a un corso di formazione privato se svolto in presenza. Il decreto prevede un rafforzamento delle misure anti-contagio anche per far visita ai propri cari nelle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e negli hospice: potranno entrare solo le persone con Super Green Pass e tampone negativo oppure vaccinati già con la terza dose.

  • Super Green Pass: dai trasporti agli hotel, dove sarà obbligatorio dal 10 gennaio

Oltre a tutte le attività per cui l’obbligo di Green Pass rafforzato rilasciato a guariti o vaccinati è già richiesto, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) sarà obbligatorio per gli over 12 anche per salire su tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni a lunga percorrenza e regionali, navi, autobus, metropolitane, tram, pullman. Dovrà essere esibito anche per consumare in bar e ristoranti anche all’aperto, per soggiornare negli alberghi e in tutte le strutture ricettive, per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni, i battesimi, le comunioni o le unioni civili), per le sagre e le fiere, per i congressi. Diventa obbligatorio anche per frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto o fare sport di squadra in impianti non coperti. E sarà necessario pure per prendere un qualsiasi impianto di risalita.
Capienza ridotta negli stadi e nei palazzetti
Sempre dal 10 gennaio verrà ridotta la capienza per gli impianti sportivi all’aperto che passa al 50% di quella massima consentita e al 35% al chiuso. Resta obbligatorio anche qui, già da ora, l’obbligo di Super Green Pass, va indossata la mascherina Ffp2 ed è vietato consumare cibi e bevande.

  • Fino alla fine di gennaio niente feste e discoteche

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Restano anche sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nelle abitazioni private invece non sono proibite le feste e non c’è un limite al numero di partecipanti ma davanti a centomila contagi resta raccomandato di limitare gli inviti, indossare le mascherine, areare i locali frequentemente.
Dal 1° febbraio il Super Green Pass valido per 6 mesi
La durata della Certificazione verde ottenuta dopo la guarigione dal Covid, dopo la somministrazione della seconda dose o del booster scende, a partire dal 1° febbraio 2022, da nove a sei mesi. La scelta di posticipare l’entrata in vigore della norma al 1° febbraio è stata fatta per consentire ai cittadini di prenotare la terza dose ed evitare una sospensione immediata della Certificazione, ora essenziale quasi ovunque.

  • Le mascherine Ffp2 obbligatorie e a prezzi calmierati

È già in vigore, e lo sarà fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi all’aperto e palazzetti dello sport e, alla loro riaprtura, ipotizzata dal 1° febbraio 2022, in locali per la musica dal vivo o l’intrattenimento, discoteche. Inoltre, in tutti questi luoghi, se al chiuso, è vietato consumare cibo e bevande. Le Ffp2 vanno già indossate anche a bordo dei mezzi di trasporto: dagli aerei ai treni, dai traghetti agli aliscafi, ma pure su bus, tram, pullman e metropolitane. Il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo stabilirà prezzi calmierati con le farmacie. Nelle scuole è già partito il censimento per capire entro il 4 gennaio quante Ffp2 verranno destinate agli insegnanti nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per via dell’età o di eventuali fragilità.