Aprilia, pasticcio sui contributi elettorali: Rida e sindaco dalla stessa parte per l’ampliamento “urgente” di via Gorgona bocciato dal Tar

Antonio Terra e Carmen Porcelli

E’ stato convocato per il 6 ottobre prossimo, il consiglio comunale volto a fare chiarezza sul pasticcio legato ai contributi elettorali. L’appuntamento è stato fissato al CulturAprilia alle 9.30 in orario mattutino. Durante la seduta il primo cittadino dovrà dare spiegazioni sui contributi ricevuti per la campagna elettorale 2013 da alcuni imprenditori operanti ad Aprilia e a diverso titolo legati alla pubblica amministrazione. Tra questi il maxi contributo da 10mila euro ricevuto da Fabio Altissimi, patron della Rida Ambiente. Il caso, denunciato dal consigliere d’opposizione Carmen Porcelli, anche alla luce delle intercettazioni rese note dal quotidiano Latina Oggi a dimostrare rapporti amichevoli tra imprenditore e primo cittadino, che ha invece negato di essere stato a conoscenza di quel generoso contributo, solleva tanti interrogativi. Pur non avendo commesso alcun atto illecito, è opportuno che un sindaco accetti una somma tanto consistente da una azienda legata a doppio filo con l’ente?

Il sindaco Antonio Terra dice il vero quando afferma di non essere stato a conoscenza del contributo se non pochi giorni fa? Quanto questo stretto legame tra sindaco e imprenditore ha pesato nelle decisioni prese dal primo cittadino negli ultimi tre anni? Zero, secondo quanto dichiarato da Terra. Il sindaco, infatti, si è limitato a dimostrare la sua tesi mettendo sul piatto della bilancia il parere negativo dell’amministrazione alla realizzazione della discarica di La Gogna, argomento però in relazione al quale il Comune esprime appunto solo un parere per nulla decisivo.

Un’altra questione invece ha visto Terra e Altissimi schierati dalla stessa parte, sconfitti al Tar da un gruppo di proprietari di terreni di Campoverde che hanno impugnato l’ordinanza del primo cittadino volta a rendere possibile in tempi brevi l’ampliamento di via Gorgona. Un’atto che seppur necessario in virtù del massiccio transito di mezzi in zona per via della presenza del TMB di Altissimi, secondo il tribunale amministrativo sarebbe stata mal gestita dalla pubblica amministrazione, condannata con Rida a pagare le spese con la sentenza del febbraio 2016.

Nel 2015 i proprietari dei terreni situati tra via del Cinque Archi e via Gorgona,  Dino Galanti, Anna Cosmi e Fiore Galanti presentarono ricorso al Tar del Lazio sezione di latina contro il Comune per chiedere la sospensione dell’ordinanza del sindaco di Aprilia numero 68 del 10 marzo 2015 attraverso cui il primo cittadino ordinava alla ditta Stradaioli di Aprilia immediata esecuzione dei lavori di ampliamento della via Gorgona e dello svincolo di immissione sulla strada provinciale dei Cinque Archi, ed il contestuale incarico ai competenti Settori comunali di attivare le procedure per l’occupazione delle aree interessate dai lavori e quelle di “regolarizzazione della parte finanziaria”- della deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia numero 49 del 31 luglio 2014, avente ad oggetto l’approvazione del progetto di via Gorgona in variante al Prg, nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La ditta Stradaioli non si costituì in giudizio, al contrario della Rida che stando a quanto si evince dalla sentenza intervenne in giudizio pur non citata dai proprietari espropriati. Alla fine il Tar diede ragione agli espropriati ritenendo la procedura di esproprio scorretta,  effettuata senza informare preventivamente i proprietari dei lotti di terreno situati lungo via Gorgona, senza quantificare preventivamente le somme da risarcire a costoro e soprattutto ritenendo l’ordinanza sindacale effettuata nei confronti della ditta Stradaioli una procedura inappropriata per  autorizzare l’ampliamento, mancando le ragioni di provvisorietà e di urgenza di quel procedimento.

“L’autorizzazione in favore della Rida S.r.l. alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani nella stessa zona- si legge nella sentenza- e poi all’ampliamento di tale impianto, avrebbe comportato l’intensificazione del traffico di veicoli pesanti, che svoltano dalla riferita strada provinciale per via Gorgona onde dirigersi alla discarica;  al fine di risolvere il problema, il Consiglio Comunale di Aprilia, con deliberazione n. 49 del 31 luglio 2014, ha approvato il progetto di ampliamento della via Gorgona presentato dalla Rida Ambiente S.r.l., implicante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’imposizione, sulle aree interessate, del vincolo preordinato all’esproprio; – che, però, di tale deliberazione (che ha comportato l’adozione di una variante al P.R.G., ex art. 19 del d.P.R. n. 327/2001) non sarebbe stata data nessuna comunicazione preventiva ai signori Cosmi e Galanti, proprietari di alcune delle aree assoggettate al vincolo espropriativo; – che successivamente il Comune di Aprilia, anziché avviare un regolare procedimento d’esproprio – comportante, tra l’altro, l’indennizzo – avrebbe “forzato la mano” con l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 68 del 10 marzo 2015, la quale concluderebbe il procedimento ablatorio senza, però, minimamente preoccuparsi di quantificare l’indennizzo dovuto ai privati proprietari”.

L’ordinanza  con tanto di esproprio insomma, stando all’opposizione dei proprietari, accolta poi dal Tar, non rientrerebbe tra le situazioni fronteggiabili con il potere di ordinanza contingibile e il sindaco di Aprilia avrebbe esercitato detto potere eludendo le fasi che il procedimento espropriativo prescrive a tutela della proprietà privata e omettendo di disporre l’indennizzo ai proprietari delle aree. L’ordinanza  avrebbe disposto l’espropriazione di proprietà privata ai fini dell’ampliamento della viabilità locale, stabilizzando in via  la variante relativa alle aree in oggetto, in violazione della regola per cui l’ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzata per dare un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti. Non sussisterebbero inoltre le ragioni tali da motivare l’ordinanza urgente, che conterrebbe tra l’altro anche l’affidamento diretto a una ditta privata di lavori per l’ampliamento di una strada, senza però specificare l’importo di un’opera non inclusa nel piano triennale delle opere pubbliche. giacché l’ordinanza impugnata affiderebbe i lavori di ampliamento stradale, a trattativa privata, senza una chiara indicazione dell’importo e senza che l’opera risulti inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche. “A ben vedere- si legge nelle motivazioni della sentenza che dà ragione ai proprietari-  tuttavia, resta fermo che la P.A. ha completamente stravolto, nella fattispecie all’esame, la procedura di legge per l’espropriazione per pubblica utilità, in specie sostituendo il decreto di occupazione d’urgenza (che avrebbe dovuto, tra l’altro, fissare in via provvisoria l’indennità di esproprio) con l’ordinanza contingibile ed urgente. Ciò, senza neppure dimenticare che agli interessati spetta, oltre all’indennità di esproprio, l’indennità per l’occupazione legittima, di cui – al pari della precedente – non vi è traccia nell’ordinanza; Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente fondato”.

Una sommatoria di errori grossolani, quelli commessi da Terra e i suoi, per attutire gli effetti del traffico di mezzi pesanti diretti alla Rida con un’urgenza immotivata e gestita con procedure illegittime per una pubblica amministrazione.