Latina, sequestro Globo confermato: ecco le motivazioni della Cassazione. Altro che illegittimità parziali

Un momento del sequestro del megastore Globo

Depositate le motivazioni del pronunciamento della Cassazione, terza sezione penale – presidente Aldo Fiale, che ha confermato il sequestro dell’ex Seranflex, la struttura alle porte di Latina in cui è stato realizzato il megastore Globo, finito sotto inchiesta per lottizzazione abusiva. Ad appellarsi alla Suprema Corte erano stati Giancarlo Piattella, amministratore di Mimosa Park Srl, e Nicola Di Nicola, legale rappresentante di Cosmo spa, già sconfitti al Tribunale del Riesame contro il sequestro disposto dal Gip in relazione alle indagini svolte dal Nucleo investigativo della forestale nel 2016, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano.

Tra le ragioni dei ricorsi la “motivazione apparente” e “la mancanza di contraddittorietà”. Le parti avevano eccepito che il Tribunale aveva motivato la propria decisione in modo apparente, valutando il fumus commissi delicti non tenendo conto degli elementi difensivi. I difensori di Di Nicola inoltre avevano lamentato il fatto che non era dato conoscere su quali atti si fondava l’assetto della sua colpevole partecipazione all’operazione illecita, non essendo egli neppure acquirente dell’area, che gli sarebbe stata solo concessa in locazione da Bnp Paribas Lease Group. I difensori di Piattella, parallelamente, avevano eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione per quanto concerne gli elementi riguardanti la “collusione” con i funzionari della pubblica amministrazione intervenuti e comunque la sua asserita buona fede. Infine, gli avvocati di Di Nicola avevano motivato il ricorso sostenendo che il sequestro fosse avvenuto in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura, previa motivazione assente.

Ebbene, nonostante il procuratore generale avesse concluso per l’accoglimento dei ricorsi, la Cassazione ha rigettato tutte le motivazioni, respingendo i ricorsi di Piattella e di Di Nicola. In merito a motivazione apparente e mancanza di contraddittorietà, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la motivazione non era né assente né apparente, “essendosi anzi sviluppata a un livello degno della cognizione piena, anziché sommaria come sarebbe sufficiente considerata la tipologia della decisione. “In realtà, quindi, attraverso le due doglianze in esame i ricorrenti tentano di ottenere dal giudice di legittimità una revisione sull’accertamento di merito che non rientra nell’ambito della sua giurisdizione”. Di Nicola ignaro? “L’ordinanza fornisce proprio una motivazione né assente né apparente”, si legge nel dispositivo della Cassazione. Collusione di Piattella? “Non sussiste (nell’ordinanza impugnata, ndr) sul punto una motivazione mancante o apparente”, spiega la Cassazione nel dichiarare anche questo elemento non merita accoglimento.

In ordine alla violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura, i legali di Di Nicola avevano asserito che “l’ordinanza impugnata avrebbe confermato il sequestro ritenendo sussistente il fumus della illegittimità della concessione in sanatoria del 2003 ‘per lo meno nella parte in cui consente il mutamento di destinazione d’uso da artigianale a commerciale di mq 3495 dello stabilimento denominato ex Seranflex’: pertanto – sostenevano nel ricorso – i successivi atti sarebbero divenuti illegittimi in conseguenza di una illegittimità soltanto parziale di un atto originario, restando quindi legittima la destinazione d’uso commerciale di ulteriori mq 5051,37”. E ancora: “I successivi permessi rilasciati nel 2009 e nel 2013 non vengono inficiati dalla concessione edilizia in sanatoria del 2003 in relazione all’intero intervento assentito con i successivi p.d.c. ma solo limitatamente alla asserita e residua superficie a destinazione artigianale (mq. 8546,37 – 5051,37 = mq. 3495,00)”, per cui non si sarebbe potuto imporre il vincolo di sequestro sulla superficie commerciale del fabbricato di mq 5051,37 e sull’area pertinenziale”. Durissimo il giudizio della Cassazione: “La doglianza, in realtà, è il frutto della estrapolazione artificiosamente decontestualizzante di una frase dalla motivazione che nell’ordinanza impugnata conclude proprio il paragrafo 3.1 dedicato alla verifica della illegittimità della concessione in sanatoria del 2003”. “Il Tribunale – osserva la Cassazione – non si ferma affatto a tale frase, bensì esamina con paragrafi successivi e specifici proprio il fumus della illegittimità degli ulteriori titoli abilitativi”.