Latina, trasporto “francese”. Il Tar si affida alla Corte di giustizia europea prima di decidere se Cilia poteva partecipare alla gara

Parla “francese” la capofila del raggruppamento d’imprese che a Latina si è aggiudicato la gara d’appalto europea del servizio di trasporto pubblico locale: la Cilia Italia. Una gara tormentatissima, giunta a conclusione dopo anni di passione, e per la quale è in corso l’iter canonico per un nuovo contratto di affidamento. Come è noto la gara è stata bombardata di ricorsi da parte di Atral, società uscente che non ha partecipato alla selezione, e da parte di Schiaffini Travel, che detiene il 30% di Atral, esclusa dalla commissione di gara per inadeguatezza dell’offerta. L’ultimo punto a favore del Comune di Latina è la sentenza del Tar, pubblicata ieri – 14 maggio 2018 -, che respinge il ricorso di Schiaffini Travel per l’annullamento del provvedimento di ammissione con riserva dell’Ati Rossi Bus-Nuova Tesi Bus, che alla fine neanche ha vinto la gara. Schiaffini Travel, già “bollata” dalla commissione, ha contestato il fatto che alla mandante Nuova Tesei fosse stata data la possibilità di integrare la documentazione relativa a fatturati e chilometraggi richiesti. Il Tar ha giudicato valido il soccorso istruttorio disposto per l’integrazione della documentazione resa a comprova dei requisiti già posseduti ed ha respinto la richiesta di annullamento presentata da Schiaffini Travel. Ma la storia di questa gara potrebbe essere ancora tutta da scrivere, non tanto per il proseguo delle querelle in sede di giustizia amministrativa quanto per l’interessamento della Corte di giustizia europea a cui il Tar ha rimesso le carte di un altro ricorso, presentato sempre da Schiaffini Travel contro Cilia Italia, che secondo il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla selezione, in quanto soggetto collegato un ente pubblico francese. Schiaffini Travel ha eccepito il fatto che la normativa non consente a operatori “interni” (soggetti giuridicamente distinti su cui l’autorità competente a livello locale…esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture) di svolgere attività extra moenia.

Nel dettaglio Schiaffini Travel ha sostenuto che Cilia Italia, capofila di Cialone Tour e Sac Mobilità, si trova in una situazione di controllo da parte della Francia, giacché è partecipata a maggioranza assoluta da Ratp Dev Italia, a sua volta interamente partecipata dalla francese Ratp s.a., a sua volta interamente partecipata da Ratp (Régie Autonome des Transports Parisiens). Quest’ultimo organismo nell’ordinamento giuridico francese configura un ente pubblico a carattere industriale e commerciale, ossia un E.P.I.C. (Établissement Public a caractère Industriel et Commercial), con personalità giuridica di diritto pubblico, a cui lo Stato francese ha affidato con legge 48-506 del 21.3.1948 la gestione del trasporto dei passeggeri nella regione della Île-de-France. In Ratp il governo francese nomina due terzi dei membri del consiglio di amministrazione (in forza del decreto n. 84-276 del 13.4.1984) e il presidente direttore generale; inoltre (ai sensi del decreto n. 2002-1502 del 18.12.2002) ne esercita il controllo economico e finanziario tramite la mission de côntrole économique et financier des transports, organismo che opera sotto l’autorità dei ministri responsabili dell’economia e del bilancio. Controllo che è altresì esercitato nei confronti delle società in cui Ratp detiene, anche indirettamente, la maggioranza assoluta delle quote di capitale. Insomma, quanto basta per sostenere che Cilia, in quanto soggetto già favorito dalla partecipazione pubblica, non avrebbe potuto partecipare alla competizione di Latina, dal momento che le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti diretti non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi. Una doccia fredda per il Comune di Latina e Cilia Italia che hanno eccepito, invece, la tardività del ricorso.

Il Tar ha congelato la propria decisione in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea: sussiste il dovere del giudice nazionale – si legge nell’ordinanza del Tar – di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la valutazione del possibile contrasto con la normativa comunitaria di provvedimenti adottati dalle autorità interne e, a prescindere dal rilievo delle questioni pregiudiziali dedotte, l’inosservanza di tale dovere determinerebbe la responsabilità oggettiva dello Stato membro, nonché la responsabilità civile del magistrato.

La decisione di demandare il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a cui si chiede una procedura accelerata, al momento non pregiudica la fase di stipula del contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di Latina al raggruppamento Cilia.