Nuove regole per il fermo amministrativo del veicolo

Non sarà più possibile ottenere la cancellazione del fermo amministrativo del veicolo con la richiesta della rateizzazione della cartella esattoriale, come avvenuto fino ad ora.

Il Governo ha infatti appena approvato nuove regole: il fermo rimarrà fino al versamento dell’ultima rata della dilazione.  

Questo vuol dire che il debitore non potrà utilizzare la sua auto durante tutto il periodo del fermo.

Dalla pagina web www.laleggepertutti.it qui di seguito i dettagli e le criticità.

Con il decreto attuativo della delega fiscale, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2015, le nuove dilazioni non bloccano più le ganasce fiscali: l’ammissione (o, anche, la riammissione) alla dilazione da parte di Equitalia e il contestuale pagamento della prima rata non consentono di ottenere la rimozione del fermo amministrativo già disposto sull’automobile di proprietà del contribuente, il quale non potrà circolare con il veicolo sottoposto alla misura cautelare (salvo dimostri che il mezzo gli serve per lavoro e non è possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici). La cancellazione del fermo auto avverrà soltanto dopo il pagamento integrale del debito.

La conseguenza però potrebbe essere svantaggiosa anche per la stessa Equitalia. Difatti, dopo tutto questo tempo, il mezzo, oltre a perdere di valore, potrebbe presentare problemi di funzionamento: situazione fortemente disincentivante, che potrebbe indurre a rinunciare alla stessa rateazione e a non pagare l’intero debito. Non sono pochi i casi, infatti, in cui il contribuente chiede la rateazione solo al fine di poter tornare a circolare con il veicolo sottoposto a fermo. E se è vero che, invece, oggi non potrà più farlo, questi potrebbe essere tentato di acquistare una nuova auto, essendo difficile – e improbabile – che il fermo venga iscritto anche su quest’ultima nel caso di debiti di basso importo. Difatti, in base ad alcune direttive interne (che, tuttavia, non costituendo legge non sono azionabili davanti al giudice non garantendo diritti soggettivi al cittadino), per debiti inferiori a 2.000 euro, Equitalia dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.

Viceversa, se al momento della richiesta di rateazione del debito Equitalia non ha ancora iscritto il fermo auto, con l’accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio la misura cautelare non potrà più essere posta per tutta la durata della dilazione (salvo sopraggiungano altri e nuovi debiti). Il che potrebbe rendere consigliabile di presentare la domanda di rateazione immediatamente, ossia già alla notifica della cartella, senza attendere che Equitalia compia il successivo passo (pignoramento, fermo o ipoteca).

La procedura.  Si ricorda che Equitalia può adottare il fermo solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (i giorni diventano 90 se, al posto della cartella, il contribuente ha ricevuto invece un accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto che – come si ricorderà – non richiede alcuna successiva notifica di cartella da parte di Equitalia, ma solo la comunicazione di presa in carico della riscossione). Ovviamente, in tale termine, deve risultare che il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento (anche di una rata) delle somme contestate o non abbia chiesto la rateazione del debito.

In ogni caso, prima di iscrivere il fermo, Equitalia deve notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva, con la quale li avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.
Il “
decreto del fare” del 2013 consente al debitore di opporsi all’iscrizione del fermo auto, sin dalla notifica del preavviso, qualora riesca a dimostrare che il mezzo è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione: il che – secondo la giurisprudenza – non vale solo per i lavoratori autonomi (si pensi all’agente di commercio) e per i professionisti (si pensi al medico che deve correre in ospedale per le urgenze o all’avvocato che deve raggiungere i vari fori per le udienze), ma anche per il dipendente il cui posto di lavoro è lontano da casa e non facilmente raggiungibile.

A tal fine il contribuente potrà recarsi presso lo sportello di Equitalia e presentare apposita istanza. In caso di rigetto, ci si può sempre rivolgere al giudice.  

La dimostrazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l’esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa. Resta inoltre ferma la possibilità per il contribuente di eccepire l’illegittimità del fermo per una serie di ulteriori cause, come ad esempio:

– l’omessa notifica dell’atto presupposto, ossia della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento;

– qualora la cartella di pagamento sia stata già pagata o annullata;

– per omessa motivazione nel preavviso di fermo che non indica la causa del debito;  

– per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

A chi proporre impugnazione Il giudice presso cui impugnare il fermo varia a seconda del debito:

– per contravvenzioni stradali, ci si deve rivolgere al giudice di pace;

– per imposte, alla Commissione Tributaria Provinciale;

– per contributi previdenziali, al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.