Ponza, il Consiglio di Stato dà via libera al pontile dalla Parisi srl: è un’infrastruttura per la nautica da diporto

Sul pontile della società Parisi srl il Comune di Ponza non può metterci becco. E’ questo il senso della sentenza del Consiglio di Stato emessa dalla Sezione VI, presieduta da Sergio Santori, in sede giurisdizionale in riforma del pronunciamento del Tar che aveva respinto l’appello del privato per l’annullamento della decadenza della concessione dichiarata due anni fa dal Comune di Ponza “per cattivo uso e inadempimento degli obblighi gravanti sul concessionario”. In altre parole il Comune di Ponza, dopo aver sospeso la concessione rilasciata per il posizionamento di un pontile galleggiante per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto aveva dichiaro decaduta la stessa “per occupazione abusiva mediante catenarie assicurate a corpi morti posizionati al di fuori dell’area in concessione”. Tutto da riscrivere.

La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce altre verità. La prima riguarda la competenza. Il pontile della Parisi srl non è una struttura con finalità turistico- ricreativa ma è un’infrastruttura per la nautica da diporto, in altre parole un approdo turistico. Il consigliere estensore del provvedimento assunto in Camera di Consiglio il 5 maggio 2016, Roberto Giovagnoli, ricorda la normativa che attribuisce alla Regione e non al Comune sugli approdi turistici da non confondere con il mero attracco: “Nel caso di specie il concessionario – si legge – è autorizzato ad eseguire anche servizi complementari per la nautica da diporto (quali assistenza tecnica, riparazione, vendita di carburante, raccolta di olii esausti e rifiuti) ulteriori rispetto al mero attracco di imbarcazioni, che la concessione demaniale in oggetto non può ricondursi al genus di quelle aventi finalità turistico-ricreativa, dovendo, al contrario, essere qualificata come approdo turistico”. Dunque, il Consiglio di Stato ritiene motivato il difetto di competenza sollevato dal privato, rappresentato in giudizio dagli avvocati Angelo Clarizia e Marco Orlando. Respinta la tesi del Comune che ha cercato nell’amovibilità del pontile a ricondurre la struttura alla categoria turistico-ricreativa: “Gli approdi turistici – si legge nella sentenza -, se normalmente comportano la realizzazione di impianti di difficile rimozione, nondimeno possono essere realizzati con impianti amovibili. L’indice presuntivo di tale qualificazione sarà dunque dato non dalla amovibilità o meno degli impianti, bensì dalla presenza di servizi complementari alla nautica da diporto, quali assistenza tecnica, riparazione, a servizio – in linea teorica – di qualunque categoria di unità di diporto”.

Ma la sentenza va oltre, bloccando l’obiezione sollevata dal Comune volta a sostenere che qualora fosse stata dichiarata illegittima la sua dichiarazione di decadenza del titolo per incompetenza (questione confermata dal contestuale pronunciamento) sarebbe dovuta essere considerata illegittima anche la concessione a monte. “L’atto è del 2009 e non risulta essere stato impugnato”, si legge nella sentenza.

Il Consiglio di Stato, dunque, ha accolto l’appello della Parisi srl e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza impugnato attraverso i motivi aggiunti. Compensa le spese del doppio grado di giudizio, il Consiglio di Stato ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.