Priverno, il Tar dà ragione al Comune sul bando per la gestione dei tributi locali

il sindaco
Anna Maria Bilancia

Buone notizie per il Comune di Priverno in merito al Bando per la gestione dei tributi locali. Il Tar del Lazio, sezione distaccata di Latina, ha respinto infatti il ricorso presentato congiuntamente da “C&C srl” e da “Anacap” per l’annullamento della “Gara di appalto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e assimilabili, nonché dell’attività di accertamento e recupero delle fasce di evasione riferibili a tutti i tributi, imposte e tasse del Comune di Priverno”.Il Tar ha di fatto riconosciuto la legittimità della società Asmel, incaricata dal Comune come centrale di committenza, a gestire le gare e i bandi dell’Ente.

IL COMMENTO DEL SINDACO

“Avevamo ben pochi dubbi su quelli che potevano essere gli esiti del ricorso – afferma il Sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia –  Eravamo certi della bontà e della piena legittimità del nostro operato e il Tar non ha fatto che confermarlo, addirittura dichiarando inammissibile il ricorso”. L’amministrazione  era stata accusata di operare attraverso un soggetto non legittimato a farlo in quanto privato. Si è precisato che i Comuni nell’espletamento delle gare d’appalto, per specifica disposizione di legge, non possono procedere autonomamente, ma operare per mezzo di una centrale di committenza, che può eventualmente essere costituita tramite un’associazione di più comuni. Il Comune di Priverno ha aderito ad Asmecomm, la società in house di Asmel. “Macci, assunto ormai al ruolo di paladino della legalità, all’indomani della pubblicazione del bando per l’esternalizzazione del servizio dei tributi tuonò dalle pagine della stampa locale, scrivendolo a tutti gli organi di controllo e urlandolo urbi et orbi che il bando era illegittimo e quindi andava ritirato. Per le sue contestazioni faceva riferimento, peraltro, al decreto legislativo 163 del 2006, ovvero al vecchio codice degli appalti completamente sostituito dal decreto legislativo 50 del 2016, in vigore dal 19/04/2016 e ad alcune pronunce ANAC che ad oggi sono abbondantemente superate”. La controparte, tra l’altro, è stata condannata al pagamento delle spese processuali pari a euro 4 mila oltre le ulteriori spese.