Rifiuti a Latina, le criticità del bando evidenziate dall’Anac

Giacomo Barbato

L’ufficio di “Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi” dell’Anac ha evidenziato una serie di criticità sul bando indetto dal Comune di Latina durante la gestione commissariale di Giacomo Barbato, indicando allo stesso ente di rimuovere le irregolarità al fine di procedere a nuova gara europea di evidenza pubblica.

A muovere dubbi sulla legittimità del bando, sospeso il 5 agosto 2016, la ditta Del Prete e il Comune di Latina. Nelle dieci pagine in cui si racchiude il parere espresso dall’Autorità nazionale anticorruzione, le eccezioni sollevate tramite esposto della Del Prete e tramite i quesiti dell’amministrazione guidata dal sindaco Damiano Coletta vengono sintetizzate nel seguente modo.

Le obiezioni della ditta Del Prete sono: a) eccessiva ristrettezza dei termini di presentazione delle offerte quantificati in 35 giorni dalla data di pubblicazione del bando; b) inadeguatezza e illogicità dei requisiti di partecipazione previsti dal bando – punto questo richiamato anche dalle osservazioni del Comune – riferiti (b1) all’esperienza pregressa del concorrente che, a pena di esclusione, deve aver presentato servizi di raccolta e di conferimento di rifiuti solidi urbani, negli ultimi tre anni e per 12 mesi consecutivi, in almeno un Comune con popolazione uguale o superiore ai 125mila abitanti e (b2) alla mancata previsione di una clausola che richieda in capo al partecipante il pregresso svolgimento del servizio di raccolta “porta a porta” ovvero l’aver conseguito determinati risultati in sede di percentuali di raccolta differenziata; c) la mancanza di indicazioni in merito all’impiego di operai stagionali.

I quesiti dell’amministrazione comunale, riassumendo, riguardano: 1) illegittimità del bando così come modificato e rettificato con determina del 28 giugno e illegittimità del procedimento per parziale ed incompleta risposta alle osservazioni agli atti di gara formulata dalla dirigente responsabile del servizio Gare a cui ha risposto la medesima dirigente in qualità di responsabile del servizio Ambiente; 2) illegittimità del bando in riferimento al frazionamento orizzontale dei fatturati minimi richiesti per la realizzazione dei servizi minimi indicati in tabella; 3) illegittimità del bando con riferimento al contenuto minimo dello schema di contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 4) mancato adeguamento del bando e degli atti di gara al decreto del Ministro dell’Ambiente del 26 maggio 2016 sulle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

E veniamo quindi al responso dell’Anac. In ordine alla prima censura prospettata dalla Del Prete a) non viene ravvista alcuna violazione poiché il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ridotto tale limite temporale proprio a 35 giorni, contro i 52 previsti con la vecchia norma. In merito all’inadeguatezza e illogicità dei requisiti di partecipazione previsti dal bando sollevate al punto b), l’Anac attribuisce illegittimità al solo sottopunto b1 di “portata irragionevole restrittiva della concorrenza”. “L’evidente anomalia di tale requisito – si legge nell’atto – emerge laddove si osservi che la capacità tecnica e professionale degli operatori economici sufficiente ad integrare il requisito richiesto ben potrebbe essere desunta dal pregresso servizio triennale per più comuni aventi complessivamente una popolazione uguale o superiore a 125mila abitanti. In altri termini non si comprende per quali motivi il bando abbia prescritto la concentrazione della popolazione utente in un solo Comune anziché consentire la distribuzione del medesimo dato numerico tra più comuni”. Va detto che proprio su questo aspetto si è concentrata la principale e prima obiezione dell’assessore all’Ambiente Roberto Lessio sul bando lasciato in eredità da Barbato. Irrilevante per l’Anac l’obiezione al sottopunto b2), riconducibile alla discrezionalità tecnica del committente: l’esperienza in campo alla raccolta differenziata potrebbe trovare una valutazione premiante nell’ambito dei criteri di aggiudicazione e quindi di attribuzione dei punteggi. Parimenti infondata per l’Anac è la censura al punto c), relativa all’impiego degli operai stagionali. Dunque, una illegittimità su tre eccezioni sollevate.

Più articolata risulta la risposta ai rilievi formulati dall’amministrazione comunale. Rispetto al quesito 1) valgono le stesse considerazioni espresse dall’Anac sull’eccezione mossa al sottopunto b1 da parte della ditta Del Prete. “Si ritiene di poter aderire all’ipotesi – aggiunge l’Anac – del ridimensionamento del requisito della popolazione da 125.000 abitanti a 100.000 abitanti, quest’ultimo rapportato al parametro della soglia minima per l’iscrizione all’Albo dei gestori…”. “Parimenti incongruo – osserva l’Anac – risulta il requisito di capacità economico finanziaria” previsto nel disciplinare concernente il frazionamento orizzontale quesito 2) dei fatturati minimi richiesti per la realizzazione dei servizi minimi articolati nelle diverse tipologie di servizio”…. “Si ritiene di dover disattendere invece le argomentazioni prospettate ai quesiti 3 e 4”, conclude l’Anac con una lunga spiegazione anche in riferimento alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione sul quantum delle penali, comprese quelle per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% della raccolta differenziata. Dunque, due quesiti pertinenti su quattro.

Le irregolarità del bando, in base all’indicazione dell’Anac, vanno eliminate al fine dell’indizione di una nuova gara europea ad evidenza pubblica, tendo conto che il ricorso all’in house è un’eccezione in deroga all’approvvigionamento ordinario di beni e servizi. L’Anac prescrive al Comune a comunicare, entro trenta giorni, le iniziative che intende adottare in merito alla gara sospesa, precisando le modalità di indizione della nuova gara.