Concessione demaniale da annullare: a tappeto la coop Circeo I. Sentenza del Consiglio di Stato

Il porto di San Felice Circeo

Terza sconfitta consecutiva per il gestore del porto di San Felice Circeo che al Consiglio di Stato ha ora incassato il colpo “mortale” inferto dal Comune che nel 2015 aveva avviato l’iter per l’annullamento di una concessione demaniale rilasciata nel 2014 dagli uffici in contrasto con gli atti approvati dall’amministrazione. Si trattava di una concessione di poco più di un centinaio di metri quadrati, in ampliamento a quella già in possesso dalla cooperativa Circeo I, ritenuta illegittima. Una illegittimità riconosciuta in sede di sospensiva, quanto il Tar respinse la richiesta cautelare dell’operatore portuale sulla delibera di giunta che demandava al segretario dell’ente l’incarico di adottare gli atti più opportuni per l’espletamento della istruttoria afferente il procedimento di secondo grado finalizzato all’annullamento d’ufficio della concessione demaniale marittima 212/2014. Una illegittimità riconosciuta nel merito con sentenza del Tar emessa lo scorso anno con la quale veniva respinto il ricorso della coop condannandola a 4.000 euro di spese di giudizio. Ed infine una illegittimità – sempre quella del rilascio della concessione demaniale in contrasto con gli atti dell’amministrazione – riconosciuta dal Consiglio di Stato – sezione V – che ha respinto il ricorso della Circeo I per la riforma della precedente sentenza del Tar, condannandola al pagamento di 3.500 euro in favore del Comune e altrettanti in favore della Regione Lazio. Certo al porto nessuno si strapperà i capelli. Con il nuovo vento, morta una concessione se ne potrà pur fare un’altra. Non mancano esempi del passato.

(qui la sentenza del Consiglio di Stato)