Il TAR del Lazio ha respinto i tre ricorsi presentati da gruppi di operatori balneari contro la procedura avviata dal Comune di Terracina per l’affidamento di 86 concessioni demaniali marittime destinate a finalità turistico-ricreative. I ricorrenti chiedevano, tra l’altro, l’annullamento con sospensione della Determinazione dirigenziale n. 1160 del 5 giugno e dell’avviso pubblico relativo alle nuove gare. Con le ordinanze emesse, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione comunale, evidenziando che l’eventuale sospensione della procedura avrebbe potuto esporre gli stessi concessionari al rischio di un’occupazione abusiva del demanio e avrebbe compromesso l’interesse pubblico alla tempestiva assegnazione delle concessioni.
Nelle motivazioni, il TAR sottolinea che l’avviso pubblico contiene una griglia dettagliata di criteri e sub-criteri di valutazione e che l’assenza del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) definitivo non impedisce lo svolgimento delle gare, trattandosi di una situazione già ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza. I giudici hanno rilevato che il Comune ha previsto la possibilità di adeguare le offerte e ha disciplinato la questione dell’indennizzo, ricordando come il Consiglio di Stato abbia già chiarito che la mancata adozione del decreto ministeriale non costituisce motivo per bloccare le procedure comparative.
Respinto anche il terzo ricorso, presentato da concessionari titolari di concessioni antecedenti al 28 dicembre 2009. Il TAR ha richiamato precedenti sentenze passate in giudicato che avevano già confermato la legittimità della revoca della proroga automatica delle concessioni fino al 2033, ribadendo che tali proroghe risultano incompatibili con il diritto europeo. Nella comparazione degli interessi, conclude il Tribunale amministrativo, prevale quello pubblico alla corretta gestione del demanio marittimo e alla prosecuzione delle procedure di gara per garantire l’assegnazione delle concessioni in vista della prossima stagione balneare.









