Non ci sarà alcun rimborso per le partite pregresse di Acqualatina. Con ordinanza di oggi la Corte d’Appello di Roma ha posto fine alla class action intentata contro il gestore idrico integrato dell’Ato 4. La comunicazione arriva direttamente dalla società Acqualatina la quale afferma che, dopo il rigetto iniziale di cinque dei sei punti della class action, “ora anche l’ultimo punto residuo, quello relativo al rimborso delle partite pregresse, è stato ritenuto inammissibile”.
“Siamo pienamente soddisfatti di questa decisione della Corte d’Appello di Roma. Una decisione storica che fa giurisprudenza, nella gestione dei servizi pubblici italiani”, dichiara l’amministratore delegato di Acqualatina, Raimondo Luigi Besson. “Siamo sempre stati certi di aver agito nel pieno rispetto delle normative – afferma – e abbiamo atteso serenamente che la giustizia facesse il proprio corso. Ringrazio gli avvocati Fabio Elefante, Antonio Auricchio, Daniele Vecchi e Tiziana Ferrantini, che ci hanno supportato in questa vicenda, e ringrazio tutti quei Sindaci e quelle Amministrazioni Comunali che hanno sempre manifestato solidarietà nei nostri confronti, certi della legittimità del nostro operato, senza il timore di fronteggiare una parte dell’opinione pubblica”.
La Corte, secondo quanto fa sapere Acqualatina – ha dichiarato del tutto legittima la voce delle partite pregresse, inserita in bolletta a partire dal 2016, sia per gli utenti già attivi nel periodo a cui le partite fanno riferimento, sia per coloro che non erano ancora utenti in quel periodo, poiché “il servizio loro offerto dall’anno 2016 in poi è tale grazie ai costi sopportati dal gestore negli anni pregressi per l’esercizio, la manutenzione, i miglioramenti e gli investimenti eseguiti per il servizio di cui tutti gli utenti indistintamente, siano o meno nuovi, usufruiscono”.
“Dunque – si legge nella nota di Acqualatina – come afferma la Corte stessa, “deve ritenersi doveroso il suddetto recupero, secondo le indicate modalità, delle partite pregresse”. Peraltro, l’inserimento in tariffa delle partite pregresse è stato deliberato dall’Autorità nazionale ARERA, in tutta Italia, sulla base di criteri ben precisi, volti alla copertura di spese impreviste che non potevano essere preventivate, garantendo, così, l’equilibrio economico- finanziario delle gestioni e, quindi, il mantenimento di un servizio efficiente. Per tale motivo, non c’è mai stato alcun presupposto per poter intentare una class action di questo tipo, come sempre sostenuto pubblicamente da Acqualatina”.