Commercio, nel Lazio la riforma: previsti incentivi e misure anti abusivismo

Foto di repertorio

Approvato ieri dal Consiglio regionale del Lazio il Testo unico del Commercio: 31 voti favorevoli e 8 astenuti (Lega, Fratelli d’Italia e i due consiglieri del gruppo misto che fanno riferimento a “Cambiamo”).

Con la nuova legge regionale vengono riunificate o abrogate una serie di disposizioni frammentate in più testi: il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (L.R. n. 33/99); le reti d’impresa tra attività economiche su strada (L.R. n. 4/2006, articolo 113); il commercio all’ingrosso (L.R. n. 74/1984); l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 21/2006); la distribuzione della stampa quotidiana e periodica (L.R. n. 4/2005); il commercio di animali da affezione; il commercio equo e solidale.

“L’approvazione del Testo Unico del Commercio è un risultato straordinario – ha commentato il presidente Nicola Zingaretti -. Incentivi per le attività commerciali, strumenti di tutela del lavoro e misure per la lotta all’abusivismo e alla contraffazione sono i pilastri di questo importante provvedimento. Si tratta di una riforma attesa, che per tanto tempo è rimasta ferma e che finalmente è stata approvata. Con questo strumento normativo diamo seguito alle esigenze e alle richieste avanzate dai lavoratori del commercio. In particolare, alle piccole attività commerciali che in questi anni hanno sofferto di più della crisi economica del nostro territorio. Voglio ringraziare infine il Consiglio regionale per il grande lavoro svolto”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Daniele Ognibene, capogruppo LeU e Gianluca Quadrana, consigliere della Lista Civica Zingaretti: “La nuova disciplina interviene dopo 20 anni per rendere la normativa al passo con i tempi. Siamo intervenuti sul testo, con un emendamento firmato anche dalla consigliera del Pd Eleonora Mattia, per consentire ai titolari delle licenze ambulanti di poter ottenere, a seguito della revoca dei posteggi, contributi o altri strumenti pubblici di agevolazione, ai fini della ricollocazione in altre attività utilizzando anche le risorse dell’apposito fondo istituito a livello regionale. Inoltre, quale ulteriore alternativa per gli operatori in caso di revoca delle concessioni, è stato previsto che i comuni rilascino al titolare concessioni o licenze ai fini dell’esercizio di diversa attività a carattere economico. Questo emendamento – continuano Ognibene e Quadrana – aiuterà i titolari delle aziende, che subiscono la revoca dei posteggi a causa delle normative comunali sempre più restrittive, a trovare nuovi spazi lavorativi senza perdere il precedente valore delle attività. Tale iniziativa – concludono – nasce dall’ascolto delle varie associazioni di categoria con le quali si è instaurato un confronto e dialogo costante al fine di trovare una soluzione efficace”.

“Questa ci pone all’avanguardia in Italia – commenta il consigliere regionale pontino Enrico Forte del Pd – . La legge introduce incentivi per le attività commerciali, strumenti di tutela del lavoro e misure per la lotta all’abusivismo e alla contraffazione. Nei centri commerciali si prevede finalmente l’apertura di punti di primo soccorso mentre per i mercati rionali l’impegno è quello di avere mai più banchi chiusi, grazie alla pubblicazione di nuovi bandi ed un maggiore peso alle associazioni degli operatori. Grande novità in relazione alle edicole, che potranno trasformarsi in spazi con servizi per i cittadini. Un pacchetto di riforme che rilancerà il commercio di vicinato, rivitalizzando i mercati rionali che animano quartieri e centri storici della province. Mi pare un ottimo risultato, che premia soprattutto legalità e trasparenza”.

“Ritengo importante l’approvazione di un ordine del giorno collegato al Testo Unico del Commercio che impegna il presidente Zingaretti e la giunta a promuovere presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una revisione a livello nazionale della disciplina dei saldi, adeguando le date di inizio alle condizioni climatiche e alle abitudini di acquisto dei consumatori”, ha dichiarato il consigliere regionale Giuseppe Simeone di Forza Italia, anche lui della provincia di Latina. spiegando che conseguentemente “è stato chiesto all’amministrazione regionale di attivarsi presso il governo per sollecitare l’esigenza di disciplinare a livello europeo un sistema fiscale che non favorisca le imprese dell’online a discapito delle imprese presenti quotidianamente sul territorio”. “Quest’ordine del giorno – ha detto – punta ad ottenere un impegno del governo regionale ad attuare politiche e pratiche di sostegno alle piccole e medie imprese, sostenendo la piena applicazione delle norme relative ai saldi di fine stagione. Esprimo quindi soddisfazione anche per l’approvazione di tre emendamenti alla PL 37 presentati dal gruppo di Forza Italia. A partire dalla modifica dell’articolo 14 relativa all’Osservatorio regionale sul commercio, con l’inserimento del report annuale sulle attività cessate e l’analisi dei settori in crisi, al fine di adottare iniziative a sostegno dei settori merceologici maggiormente in difficoltà”.

SCHEDA ILLUSTRATIVA

Capo I (Disposizioni generali).
Detta le disposizioni generali e declina le finalità della legge, con limiti posti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, a tutela dei consumatori e dei princìpi di legalità. Prevede la ripartizione delle funzioni e il contenuto dei regolamenti di attuazione, finalizzati allo snellimento e al decentramento dell’azione amministrativa. Definisce l’ambito di applicazione della legge e i settori esclusi, appartenenti ad altri ambiti economici, quali attività artigianali, imprese agricole e industriali che hanno facoltà di vendere i prodotti di propria produzione solo in locali a ciò adibiti e in quelli adiacenti. Inoltre, sono state riportate le disposizioni comuni riferite ai requisiti di onorabilità e professionalità, alla formazione e all’aggiornamento, con il riconoscimento di specifici corsi professionali e le disposizioni relative prioritariamente ai Centri di assistenza tecnica (CAT). L’articolo 13 fa riferimento al SUAP comunale (Sportello unico delle attività produttive) quale unico punto di accesso per tutte le procedure amministrative relative all’avvio di attività commerciali sull’intero territorio regionale. Inoltre, sono state inserite norme relative al rispetto dei contratti collettivi del lavoro e alle pari opportunità, al sostegno e alla promozione della cultura della legalità e contro l’abusivismo commerciale nonché quelle relative all’istituzione dell’Osservatorio regionale del commercio, al sostegno di azioni tese ad evitare gli sprechi alimentari e alla tutela della vivibilità e sicurezza nelle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale, legati all’intrattenimento notturno.

Capo II (Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita).
Sono disciplinate le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita. Vengono regolate le procedure per l’avvio dell’attività e il rilascio dei titoli abilitativi. Sono definiti gli ambiti e i criteri generali di sviluppo per il commercio in sede fissa di cui i Comuni devono tener conto per la loro programmazione territoriale, tra cui le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici da parte degli stessi. Si prevedono sulla liberalizzazione in materia di orari e di pubblicità dei prezzi e un’apposita sezione è destinata alle forme speciali di vendita, compresi gli outlet, e alle vendite straordinarie, con particolare attenzione alla disciplina dei saldi, per la quale non è più necessario intervenire per legge ma si rinvia annualmente la definizione delle date di inizio a un provvedimento di Giunta Regionale. Importante innovazione è quella relativa all’intervento a favore di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, le cosiddette reti di impresa tra attività economiche su strada. Il Capo si chiude con la previsione delle sanzioni.

Capo III (Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche).
Contiene la revisione della normativa in materia di commercio su aree pubbliche, con rafforzamento delle competenze comunali nella gestione del settore. È confermata la possibilità di gestione autonoma dei mercati da parte di apposite associazioni composte dagli stessi operatori mercatali e basata su convenzioni stipulate con i Comuni competenti, che mantengono tutti i poteri di controllo e vigilanza. In materia di commercio itinerante è previsto il divieto di esercitare tale forma di commercio su aree pubbliche nei centri storici per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti.

Capo IV (Commercio all’ingrosso).
Contiene la disciplina relativa all’apertura e al trasferimento degli esercizi all’ingrosso avviati mediante la presentazione della Scia al SUAP competente. Si prevede per i centri agroalimentari la possibilità di dedicare parte degli spazi ad attività di vendita al dettaglio.

Capo V (Disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica).
Disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, l’apertura e l’esercizio delle diverse forme di vendita della stampa, punti vendita esclusivi e non esclusivi in sede fissa o in edicola chiosco. La norma tende ad adottare idonee soluzioni finalizzate a sostenere la sopravvivenza delle edicole nel rispetto del principio del pluralismo e della libertà di informazione costituzionalmente tutelati.

Capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande).
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la novità più rilevante consiste nell’estensione dell’utilizzo della Scia come modalità di accesso all’attività in via generale, mantenendo l’autorizzazione solo per le zone del territorio comunale sottoposto a tutela.

Capo VII (Disciplina degli esercizi commerciali per la vendita di animali di affezione).
Per la prima volta, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale n. 34 del 1997 in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo, la Regione prevede un’apposita disciplina in materia di commercio di animali stabilendo una serie di requisiti ai fini della cura e del miglior trattamento degli animali in commercio.

Capo VIII (Programmazione regionale degli interventi di sviluppo e politiche attive di sostegno e valorizzazione del commercio).
Prevede una serie di elementi di innovazione nell’ambito delle politiche attive per il comparto. Per la prima volta, la Regione disegna un modello di programmazione attraverso piani triennali di indirizzo e piani annuali di carattere operativo attraverso cui affiancare il mercato nelle direzioni impresse dai modelli di consumo più evoluti, tutelando le forme più fragili di attività commerciali anche attraverso la previsione di modelli aggregativi diversificati tra imprese, agevolando il percorso di ammodernamento e innovazione tecnologica e organizzativa e manageriale delle attività economiche interessate. Altra importante innovazione è quella relativa all’intervento a favore di nuovi modelli aggregativi tra imprese, in particolare le cosiddette reti di imprese tra attività economiche su strada, consistenti in una sequenza di esercizi commerciali, aree mercatali e altre attività di servizio che si costituiscono in forma consortile e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione dei contesti urbani, anche al fine di attivare forme di rigenerazione urbana, promuovere progetti di decoro e arredo urbano. Previste anche filiere territoriali, distretti economici urbani e particolari forme di sostegno e rilancio dei mercati rionali.

Capo IX (Disposizioni transitorie e finali).
Viene regolamentata la transazione tra la precedente e l’attuale disciplina del settore, garantendo la continuità delle procedure già avviate con la presentazione di domande all’apertura, nonché la salvaguardia degli investimenti nei casi di attuazione dello strumento urbanistico per il quale all’entrata in vigore del testo unico già si sia pronunciata in senso positivo l’assemblea competente. Oltre ciò, sono previsti una serie di elementi di immediata attuazione ai fini di eliminare fin da subito una serie di previsioni non più in linea con le normative statali ed europee in materia di attività economiche.