Ponza, al Frontone noleggio lettini da Procura. La sentenza del Tar

Da Procura l’assegnazione del servizio di noleggio attrezzature balneari sulla mitica spiaggia del Frontone a Ponza.

Il Tar di Latina, con sentenza pubblicata il 31 dicembre 2019, ha riunito e accolto i tre ricorsi presentati contro le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ponza per la passata stagione estiva e quelle del 2020 e 2021, annullando tutti i provvedimenti impugnati e disponendo la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Condannate le controparti a corrispondere, in solido, alle imprese ricorrenti la somma di 9.000 euro complessivi, oltre oneri di legge e rifusione dei contributi unificati versati.

A ricorrere al Tribunale amministrativo sono state le seguenti ditte: Gemini Società Cooperativa, Frontone Village Società Cooperativa e la individuale Alfredo De Gaetano risultate al terzo, quarto e quinto posto nella graduatoria del Comune per il bando di assegnazione del servizio. Servizio assegnato ad altre tre ditte con punteggio superiore: San Silverio società cooperativa, Azzurra società cooperativa e L’Alba Cooperativa Servizi Giovani Ponzesi.

Quando è uscita la graduatoria provvisoria, le tre “perdenti” la gara hanno fatto richiesta di accesso agli atti, riscontrando nelle offerte risultate vincenti difetti nella valutazione del requisito della distanza massima tra le aree dedicate al noleggio e le zone da adibire a ricovero delle attrezzature. Per questa ragione le stesse ditte “perdenti” hanno quindi chiesto al Comune la revoca in autotutela della graduatoria e delle conseguenti autorizzazioni. A seguito delle lamentele delle tre ditte, gli uffici preposti hanno effettuato le dovute verifiche, ma…

Il responsabile del Suap ha risposto alle reclamanti confermando le aggiudicazioni e osservando che il requisito contestato era stato autocertificato dalle aggiudicatarie e confermato dal Sistema informatico demaniale (Sid). Con determina numero 239 del 21 giugno 2019, infatti, la posizione del Suap era stata formalizzata traducendo in definitive le aggiudicazioni provvisorie precedentemente rilasciate.

Alla base dell’accoglimento del ricorsi unificati, da parte del collegio presieduto da Antonio Vinciguerra, riunitosi in camera di consiglio il 18 dicembre scorso, “il difetto d’istruttoria” da parte del Comune e “la mancanza della disponibilità effettiva delle aree da deposito da parte delle aggiudicatarie”.

“La circostanza (ovvero la distanza contestata, ndr) – si legge nella sentenza – non è stata autonomamente accertata dal Suap, che alla richiesta delle attuali ricorrenti di verifica in loco non ha saputo che opporre una mera verifica ‘virtuale’, fondata unicamente sulle autocertificazioni delle aggiudicatarie e sui dati del sistema informatico demaniale (Sid), che possono essere sufficienti per l’anagrafe tributaria, come afferma il dirigente del Suap, ma che non possono esimere l’Amministrazione da un accertamento effettivo dei requisiti richiesti alle concorrenti dalle regole di una gara per il rilascio di concessioni di aree del demanio”.

Difetto di istruttoria e mancanza effettiva del requisito hanno determinato, a parere del Tar, “la fondatezza delle censure e l’accoglimento del ricorso”. Difetti ritenuti pesanti, tanto da disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura per la valutazione di eventuali risvolti di natura penale. Ma intanto ora il Comune dovrà eseguire la sentenza amministrativa. Comune?