Omicidio stradale, ora è legge. La battaglia del senatore pontino Moscardelli

Il testo sull’omicidio stradale, arrivato alla quinta lettura, è stato approvato dall’aula di Palazzo Madama ed è quindi legge. Il Senato ha detto “sì” al voto di fiducia chiesto dal governo sul ddl per il nuovo reato. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari e 15 gli astenuti. L’inasprimento delle pene per le stragi che quotidianamente si registrano sulle strade del territorio nazionale è stata anche una battaglia del senatore pontino del Pd Claudio Moscardelli, primo firmatario della proposta.

“Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge #finalmente”. Così il premier Matteo Renzi su twitter dopo il via libera alla legge. “E’ stata dura – dice il premier – ma questa legge è realtà”. “Approvata la legge sull’omicidio stradale”: lapidario, invece, il senatore Moscardelli che dopo tanto impegno lascia liberi i commenti al suo post pubblicato in serata sul suo profilo Facebook.

Con la nuova legge resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può però aumentare della metà se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Ecco le altre novità introdotte con la legge sull’omicidio stradale.

Lesioni stradali

Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti mezzi pesanti

L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Fuga del conducente

Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca della patente

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Raddoppio della prescrizione

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il Pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Perizie coattive

Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il Dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pm.