Oggi in commissione Affari istituzionali del Comune di Latina le politiche occupazionali dell’ente e il caso delle assunzioni ritenute illegittime.
A riferire sull’argomento è stato il vice sindaco Paola Briganti, con delega al personale. L’assessora ha spiegato che nel 2017 lo stanziamento per rispondere progressivamente al fabbisogno di personale dell’ente è stato limitato esclusivamente al risparmio ottenuto dai pensionamenti, ovvero a circa 150mila euro, mentre la spesa complessiva per gli incarichi esterni è stata di 850mila euro. “Una cifra quest’ultima che ha interessato soprattutto l’ambito delle progettazioni e che ci spinge ad una riflessione per il futuro”, ha detto il vice sindaco ribadendo il principio pubblicistico a cui si ispira Lbc che tende a non ricorrere all’esterno per determinati servizi “e l’azienda speciale Abc ne è una prova”. “Per il 2018 abbiamo previsto uno stanziamento di 400mila euro, oltre al risparmio dovuto ai pensionamenti, per le nuove”, ha aggiunto l’assessore Briganti che ha illustrato anche le politiche di valorizzazione del personale come ad esempio il riconoscimento di scatti di anzianità dopo 10 anni di servizio e il pagamento delle indennità di risultato dei dirigenti che oltre all’erogazione della somma comportano anche una “pesatura”. “Entro aprile – ha affermato il vice sindaco – verranno pagate le indennità del 2017, mentre è in corso una verifica sulle posizioni organizzative e le alte professionalità”.
Nel corso della commissione è stata posta all’attenzione dell’assessore al personale la vicenda delle progressioni verticali. La consigliera dem Nicoletta Zuliani ha chiesto lumi sulle intenzioni dell’amministrazione relativamente alle diverse criticità “certificate” sull’argomento che investe soprattutto il servizio Anagrafe. Il vice sindaco ha risposto che il nodo sarà sciolto quanto prima insieme alle altre questioni rimaste in sospeso e che rimandano alle precedenti amministrazioni che hanno impedito all’attuale di esprimere appieno la propria politica in materia.
Infine, non certo per ordine di importanza, la consigliera Zuliani ha chiesto lumi anche e soprattutto sulle modalità di assunzione che il Comune di Latina sta attuando senza il ricorso alla mobilità, “che è prevista per legge – ha sottolineato l’esponente di opposizione – attingendo invece direttamente alle graduatorie disponibili presso altri Comuni come dimostrato da una serie di determinazioni”. Un tema spinoso già esposto in Consiglio comunale dalla stessa consigliera e ripreso proprio oggi dall’Ugl che ha invocato i bandi di concorso. Il vice sindaco ha risposto che le procedure di assunzione attengono alla sfera gestionale e per questa ragione sarà il dirigente di riferimento a riferire sull’argomento, “visto che quanto già detto in Consiglio evidentemente non è stato sufficiente a rimuovere i dubbi”. “La normativa va valutata nella sua complessità – ha concluso – e non nella singola norma. Sono certa che il servizio abbia svolto i dovuti approfondimenti”.
Massimiliano Colazingari, presidente della commissione, ha chiuso la seduta anticipando che alla prossima sarà prevista l’audizione del dirigente, mentre Nicoletta Zuliani si è riservata di chiedere conto sulla legittimità delle procedure adottate per le nuove assunzioni anche alla segretaria generale dell’ente, Rosa Iovinella, in qualità di responsabile dell’anticorruzione.
Poi in serata, alle 19.30, l’amministrazione comunale nel comunicare – attraverso una nota stampa – l’approvazione da parte della giunta dell’aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale, torna sull’argomento delle presunte illegittime assunzioni con una lunga disquisizione tecnica per affermare che “la mobilità obbligatoria risulta effettuata mentre non risulta effettuata quella volontaria perché prescritta soltanto in ipotesi di reclutamento mediante indizione di concorsi e non in ipotesi di reclutamento per scorrimento di graduatorie”.
“Con riferimento a quanto illazionato circa presunte irregolarità nelle procedure di reclutamento tramite scorrimento di graduatorie, che non avrebbero visto il preventivo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001, si ribadisce con fermezza – recita il comunicato – la legittimità dell’operato dell’Ente, in quanto la mobilità obbligatoria risulta effettuata, mentre non risulta effettuata quella volontaria perché prescritta soltanto in ipotesi di reclutamento mediante indizione di concorsi e non in ipotesi di reclutamento per scorrimento di graduatorie”.
“A supporto di quanto affermato, la nota del Comune riporta “autorevoli riferimenti sia normativi che giurisprudenziali” di seguito elencati nel seguente ordine:
- articolo 9, comma 1, della l. n°3/2003, art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003; art. 14, comma 4 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95; art. 4 D.L. n. 101/2013 (convertito in L.125/2013); art. 15, comma 7, DPR 487/1994 e art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, con la quale è stata confermata la preferenza espressa dall’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 31.7.2012 n. 4329 che ha precisato in modo chiarissimo che l’assunzione per scorrimento delle graduatorie di concorso già espletato è estranea alla fattispecie di cui al comma 2 bis dell’articolo 30 che prevede l’obbligo di attivare le procedure di mobilità soltanto “prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali” e che, quindi, la prevalenza della mobilità volontaria non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità, come il concorso, prevede dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali, lunghi e anche onerosi.
Il richiamato indirizzo della V Sezione non è stato superato dalle pronunce successive del medesimo Consiglio di Stato, di cui di seguito si riportano le più significative:
nella sentenza Sez. VI, 22.5.2017, n. 2376 il Giudice Amministrativo mantiene ferma la distinzione fra lo scorrimento della graduatoria valida e la nuova procedura concorsuale; nella sentenza della Sez. IV, 6.7.2017, n. 3329 il Consiglio di Stato rinvia a numerosi precedenti in cui era stata espressa la preferenza per lo scorrimento di graduatorie (Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 5231; Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; Sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; Sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4584; Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796) e, nel conformarsi a tali precedenti, precisa che la preferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma che incontra dei limiti solo quando sia radicalmente mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira, rispetto a quello degli idonei della graduatoria già esistente.
Ancora, nella sentenza Sez. V n. 3677 del 23.8.2017, il Consiglio di Stato ha statuito quanto segue: “L’esistenza di una graduatoria valida limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità: la mobilità è infatti alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle graduatorie” e il medesimo Consiglio di Stato, nella sentenza Sez. IV, n. 2318 dell’1/6/2016, ha enunciato, testualmente, la non inderogabilità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto al concorso, ulteriore ragione per la quale nessuna invalidità potrebbe mai derivare dalla mancata attivazione della previa mobilità nelle procedure di reclutamento di nuovo personale.
Né vale a mettere in dubbio la legittimità di tale scelta l’asserita mancanza del previo espletamento della mobilità volontaria tra Enti, in virtù della pronuncia della Cassazione Civile Sez. Lavoro n. 12559 del 18.5.2017 la quale, vertendo su controversie di lavoro del tutto particolari e risalenti a oltre 10 anni fa, ha dovuto fare riferimento al quadro normativo vigente all’epoca, oggi superato, in quanto la disposizione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata modificata nell’anno 2014 e non contiene più l’enunciazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Infatti, il testo attuale del comma 2.2 del citato articolo 30 dispone che “I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2” (mentre l’obbligo della previa mobilità volontaria, rispetto alle procedure concorsuali, è sancito dal comma 2-bis dell’art. 30 in esame).
Preme evidenziare che le modifiche apportate alla norma confermano e recepiscono proprio gli orientamenti e gli indirizzi espressi dal Consiglio di Stato, sopra riportati e che anche la Magistratura Contabile ha espresso pareri favorevoli all’utilizzo delle graduatorie di concorso: la recente deliberazione della Corte Conti Lombardia n. 328/2017/PAR del 22.11.2017 ha ritenuto corretto il ricorso da parte di un Ente Locale ad uno scorrimento diretto della graduatoria di concorso pubblico, ossia senza la necessità di attivare nuovamente la procedura di mobilità volontaria ed, addirittura, obbligatoria.
Nel citato parere la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011, ha puntualizzato che “ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento (…) nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento d’indizione del nuovo concorso”.
Anche la Corte Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, nella deliberazione n. 149/2015/PAR del 12.11.2015, ha enunciato che “il legislatore ha impresso una direzione netta verso una visione favorevole degli idonei e al correlato utilizzo di graduatorie esistenti”e, facendo richiamo alle norme di legge che stabiliscono l’efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, ha chiarito che “tali norme hanno riconosciuto carattere di ordinarietà all’utilizzo delle graduatore già esistenti e del cd. scorrimento riducendo la discrezionalità dell’Amministrazione …nella scelta delle procedure da adottare per l’assunzione di personale. Non vi è certo un obbligo di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, ma appare la via preferenziale …Pertanto, la regola del reclutamento mediante scorrimento rappresenta la regola generale … alla luce del quadro definito, appare non solo possibile ma anche necessario ricorrere allo scorrimento di graduatorie già esistenti al fine di realizzare l’interesse pubblico”.