Sovraindebitamento, Covid-19 riconosciuto “causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione”

In questo momento di emergenza sanitaria che ha portato inevitabilmente con sé un’emergenza economica le cui conseguenze saranno visibili solo tra qualche tempo gli strumenti per uscire dal sovraindebitamento assumono un’importanza ancora maggiore.

A tale procedimento possono accedere i lavoratori, i professionisti, i pensionati, i piccoli imprenditori, i commercianti, gli imprenditori agricoli e altre categorie non assoggettabili alle procedure fallimentari tradizionali.

Gli strumenti attualmente previsti dalla legge n. 3/2012 sono i seguenti: il piano del consumatore, al quale può accedere solo il privato; l’accordo con i creditori, riservato anche alle imprese, e la liquidazione del patrimonio alla quale possono accedere sia le imprese che le famiglie.

In questo momento inoltre, già alcuni tribunali, hanno ritenuto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisca causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni in generale.

“Da questo punto di vista – ha spiegato l’avvocato Gianluca Carfagna, referente dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli avvocati di Latina – anche alla luce della ratio che ispira l’insieme delle norme di cui si compone il d.l. Cura Italia, si ritiene che la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile che non rende possibile l’esatto adempimento possa essere valutata dal Giudice.

L’unica via d’uscita, quindi, per privati e imprese sovraindebitate è dunque quella di potenziare quegli strumenti complementari alla giurisdizione, che già da tempo si sono rivelati preziosi nell’offrire una risposta rapida e risolutiva alla domanda di giustizia dei cittadini.

Nell’ambito della crisi attuale la soluzione migliore è quella di implementare e rendere utilizzabili gli Organismi di Composizione della Crisi in tutte le situazioni di crisi originate o comunque aggravate dal Covid-19, anticipando l’entrata in vigore della parte che riguarda l’utilizzo dell’Organismo di Composizione della Crisi in sede di contrasto alle problematiche economiche connesse al Covid-19.

Del resto, solo il potenziamento degli istituti già preposti al sovraindebitamento può rendere più efficace l’azione pubblica di sostegno delle imprese, rappresentando, soprattutto in questo momento storico, un valido e forse unico punto di riferimento per coloro che versano in una situazione di crisi economica”.

I vantaggi dell’utilizzo degli Occ sono evidenti sia per i cittadini che per gli imprenditori: concentrazione in un’unica procedura di tutte le controversie generate dalla propria situazione di crisi, incluse le procedure esecutive, evitando il proliferare del contenzioso, aggravi di costi e gestione disorganica delle problematiche spesso foriera di risultati anche iniqui tra i creditori; la possibilità di ripartire (fresh start): il debitore, liberato dal peso dei debiti, può riorganizzare la propria vita economica e dare il proprio contributo alla società, anziché rappresentarne un peso.

Si auspica, dunque, un intervento del legislatore sul punto che pare aver mosso i primi passi prevedendo un emendamento al decreto legge agosto che, dopo la riformulazione, ha ottenuto sia l’ammissibilità sia il parere del ministero della Giustizia, volto ad anticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina sul sovraindebitamento, stralciandola in parte dal Codice della crisi, destinato al debutto solo dal 1° settembre del prossimo anno.

A favore di un debutto anticipato delle misure, con l’intenzione di favorire vie d’uscite sostenibili da indebitamenti pesanti, è stato sottoscritto da 29 fondazioni e associazioni, 38 magistrati e 32 docenti universitari.