“Acqualatina, il nostro voto non si tocca”. Il sindaco di Lenola diffida la Depfa bank

Andrea Antogiovanni

Non le manda a dire neanche il sindaco di Lenola Andrea Antogiovanni che si è ritrovato sul groppone i pegni sulle azioni di Acqualatina (sono di oggi anche le esternazioni del sindaco di Terracina e di Formia).

Il comune collinare pontino è infatti uno dei dieci che prestò garanzie per la concessione del maxi mutuo da parte dell’istituto bancario in favore della società pubblico-privata, gestrice del servizio idrico integrato dell’Ato 4. Il Comune di Lenola, al pari degli altri nove, è stato convocato dal soggetto finanziatore per conoscere, vista la mancata approvazione del bilancio societario dello scorso anno che lo stesso ritiene fattore rilevante, le intenzioni di voto alla prossima assemblea, minacciato così di esercitare il diritto di voto come previsto dall’atto di costituzione di pegno sulle azioni.

 E allora alla vigilia della “chiamata” Antogiovanni ha preso carta e penna e ha scritto alla Depfa, ad Acqualatina e a tutti i soci di quest’ultima, di parte pubblica e privata, sostenendo la illegittimità, nullità e/o annullabilità dell’atto di pegno sottoscritto ormai otto anni fa per ragioni che si riserva di esplicitare prossimamente.  Ma non è finita.

 “Senza che la presente possa essere in alcun modo intesa quale acquiescenza, accettazione esplicitata e/o tacita, ratifica e/o rinuncia all’esercizio di propri diritti – aggiunge il sindaco di Lenola – questo Ente non ritiene che l’attuale situazione societaria della società Acqualatina sia suscettibile di determinare il verificarsi di qualsivoglia evento rilevante e/o potenzialmente rilevante ai sensi dell’Atto costitutivo di pegno di azioni sottoscritto, giacché la mancata approvazione del bilancio societario in data 25 luglio 2016 è stata determinata esclusivamente dall’abbandono dell’assemblea societaria da parte del socio privato, prima che la discussione sul punto all’ordine del giorno avesse inizio, con il conseguente venir meno del quorum costitutivo”. “Pertanto non vi è alcun comportamento, a qualsivoglia titolo o effetto imputabile a questo Comune – si legge ancora nella missiva di fuoco -, suscettibile di determinare il rischio di un pericolo rilevante e/o potenzialmente rilevante. Invero, non può ragionevolmente sostenersi che vi sia una situazione, concreta e/o potenziale, tale da comportare lo scioglimento della società per ‘mancato funzionamento dell’assemblea’, dal momento che l’assemblea stessa è convocata per il giorno 08.09.2016 e sinora non si è mai pronunciata sul bilancio relativo all’anno 2015, e quanto precede di certo non per responsabilità di questo Comune e/o della componente pubblica della compagine societaria. Ed ecco, dunque, che con la presente si contesta formalmente l’esistenza delle circostanze (evento rilevante o potenzialmente rilevante, ndr) di cui alla comunicazione in oggetto”.

Comunque, visto che è ormai tempo di assemblea Antogiovanni dichiara che il Comune di Lenola esprime una valutazione contraria nel merito all’approvazione del bilancio 2015 per motivazioni che saranno addotte nella assemblea, riservandosi lui stesso, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente, di assumere la propria decisione di voto all’esito della discussione. Sesso dicasi per il secondo punto all’ordine del giorno “Attribuzione incarico per la revisione legale dei bilanci con riferimento ai tre esercizi con chiusura al 31 Dicembre 2016, 2017, 2018”, mentre dichiara sin d’ora il voto favorevole al punto III “Documento dei sindaci dell’Ato 4 sulla società Acqualatina”.

“Alla luce di quanto esposto – conclude il sindaco – invito e diffido la Depfa Bank plc, nonché sui agenti e/o mandatari, dall’esercitare qualsivoglia azione e/o diritto sulla quota azionaria detenuta dal Comune di Lenola in seno alla società Acqualatina spa. In caso contrario, nostro malgrado, ci vedremo costretti ad adire l’autorità giudiziaria per tutelare gli interessi e i diritti del Comune da me rappresentato nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in ragione del vostro illegittimo comportamento, con ulteriore evidente aggravio di spese a vostro esclusivo carico”.

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