Trasporti e rifiuti al Tar e in Procura, la missione impossibile di Latina Bene Comune

Il Comune di Latina

Latina Bene Comune “gelata” dai primi coinvolgimenti giudiziari per i servizi più importanti: trasporti e rifiuti. Nel mirino con un esposto in Procura e un secondo minacciato, l’amministrazione comunale ha in agenda, per giovedì 9 novembre, due cause al Tar.

I TRASPORTI

La prima udienza riguarda il ricorso promosso contro la gara per l’affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale presentato (26 milioni e mezzo) dalla società Atral, attuale gestore in proroga. L’Atral è società partecipata al 30% dalla Schiaffini Travel, una delle ditte ammesse alla gara “impugnata”. Ma a margine della stessa gara, l’ex dirigente del servizio comunale Sviluppo economico e trasporti, Aldo Doria, ha presentato un esposto in Procura per fare luce su un presunto falso orchestrato in suo danno con l’indicazione nel Peg (Piano economico di gestione) dell’espletamento del bando entro il 30 giugno 2017, contrariamente a quanto in precedenza concordato: entro il 31 dicembre 2017.

I RIFIUTI

Non va meglio sul fronte dei rifiuti. Giovedì, 9 novembre, al Tar è in programma anche l’udienza per la richiesta di sospensiva dell’annullamento della gara europea (120 milioni di euro) per la gestione del servizio di igiene urbana e gli atti consequenziali. Il ricorso, presentato dalla De Vizia – una delle due società che aveva presentato la propria offerta rimasta congelata per un anno – è molto dettagliato e mina la costituzione dell’azienda speciale Abc, fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale in carica, fortemente voluta per la pubblicizzazione del servizio da sottrarre al libero mercato. Trentacinque pagine piene zeppe di motivazioni formali e sostanziali che secondo la società ricorrente mettono in fila atti illegittimi, abusi di potere, difetti di istruttoria e quanto altro. Tra le eccezioni mosse anche la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 175/2016 (il cosiddetto decreto Madia) che dispone che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti (la Latina Ambiente è stata dichiarata fallita a dicembre 2016, ndr), le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”. Un principio, quest’ultimo, che regola il diritto fallimentare, ribadito dal decreto Madia e più recentemente da una delibera della Corte dei conti – sezione di controllo per la Regione Sicilia -, datata 25 luglio 2017, emessa in risposta ad un quesito sull’interpretazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 175/2016. In particolare nella delibera della Corte dei conti – sezione Sicilia -, la camera di consiglio ha scritto a chiare note che la “ratio” della disposizione finale di divieto (comma 6) che viene in rilievo… “è, segnatamente, quella di obbligare l’ente pubblico a ricorrere al mercato una volta che si sia verificato un ‘fallimento dell’intervento pubblico’, inibendo la possibilità stessa di costituire o mantenere partecipazioni societarie operanti nell’ambito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società a controllo pubblico già titolare di affidamento diretto”. Insomma, detta così, la norma e la giurisprudenza porrebbero la pietra tombale sull’azienda speciale Abc Latina, considerata al contrario dal sindaco Damiano Coletta un esperimento virtuoso di ripubblicizzazione dei servizi guardato con molto interesse da tutt’Italia. La parola al Tar che tra qualche giorno dovrà decidere se concedere la sospensiva richiesta dalla De Vizia.

Il parere Anac

L’amministrazione comunale di Latina Bene Comune, anche in occasione dell’ultima seduta della commissione Trasparenza, ha ribadito la legittimità dell’operazione Abc, sostenuta dalle conclusioni del parere dell’Anac, giunto in Comune il 7 aprile 2017, che avrebbe lasciato “ampiamente la porta aperta per prevedere un’altra modalità di affidamento del medesimo servizio” rispetto alla gara europea. Ma a ben guardare l’Anac indicava al Comune di correggere i vizi contenuti nella gara per l’indizione di un nuovo bando ad evidenza europea, sottolineando che il ricorso all’in house avrebbe costituito un modulo gestorio dei servizi pubblici in deroga all’approvvigionamento ordinario di beni e servizi incentrato sulla gara e sul confronto competitivo da svolgere nel rispetto degli equilibri concorrenziali del mercato europeo.

La commissione Trasparenza

Il dibattito entrato in scena nelle ultime due settimane in seno alla commissione Trasparenza ha fatto scoprire ulteriori punti nevralgici sulle procedure adottate per perseguire l’operazione Abc. Il consigliere Alessandro Calvi, in particolare, ha rappresentato tutti i suoi dubbi sull’efficacia dell’annullamento della gara, avvenuto limitatamente a una contro-determinazione del servizio Gare senza che fosse affiancato da un parallelo atto del servizio Ambiente che a dicembre del 2015 produsse la determinazione a contrarre. La consigliera Nicoletta Zuliani, presidente della commissione Trasparenza, ha chiesto all’attuale dirigente del servizio Ambiente di visionare la nota del suo predecessore indirizzata al servizio Gare per conoscere quale fosse il suo parere e/o decisione, atteso che la dirigenza dell’altro ufficio gli aveva rimesso la pratica per gli atti conseguenti al suo annullamento. E poiché la richiesta di Zuliani è rimasta inevasa, la stessa consigliera ha preso carta e penna per denunciare al segretario generale nonché responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza del Comune di Latina, al vice sindaco con delega alla Trasparenza e alla legalità e al presidente del Consiglio comunale, l’avvenuta omissione da parte del dirigente, minacciando di ricorrere alla Procura della Repubblica per rifiuto di atti di ufficio.

Il parere di conformità

Tensione alle stelle quindi. Ma c’è dell’altro. E’ di ieri la notizia che otto consiglieri di opposizione hanno richiesto la convocazione dell’assise civica con il seguente punto all’ordine del giorno: “Il parere del segretario generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, in relazione ad ogni proposta di deliberazione sottoposti all’approvazione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale”. Un de ja vu. Non può essere sottaciuto infatti che il parere di conformità era stato espressamente richiesto al segretario generale proprio per gli atti dell’Abc dal consigliere Nicola Calandrini in occasione della commissione congiunta Ambiente-Bilancio propedeutica al Consiglio comunale dell’8 agosto scorso quando fu deliberata la costituzione dell’azienda speciale per i rifiuti. Il capogruppo di FdI riformulò la sua richiesta ufficiale con una mozione, a poche ore dalla discussione consiliare per l’Abc, che fu bocciata con un blitz dalla maggioranza. Gli atti per l’azienda speciale infatti furono approvati, l’8 agosto scorso, senza il cosiddetto parere di conformità da parte del segretario generale Rosa Iovinella. La questione del dovere di ufficio relativo all’espressione del parere di conformità, a carattere generale, fu nuovamente riproposta per la discussione. Ma nulla da fare. Quindi Calandrini, insieme ad altri sette esponenti di minoranza, ieri è tornato a bomba con la richiesta di un Consiglio ad hoc.“Vogliamo guardare in faccia i consiglieri di Lbc – ha commentato il capogruppo di FdI – e farci dire da loro perché sono contrari ad approvare un atto che rappresenterebbe anche una notevole tutela nei loro confronti.”  E, in effetti…

Una sentenza su cui riflettere

Restando sull’argomento segnaliamo la sentenza della Corte dei conti (sezione terza giurisdizionale centrale d’appello), numero 40 del 2013, che condanna, tra numerosi amministratori comunali, il segretario generale e il vice segretario generale del Comune di Lauria (Potenza), per aver solo svolto attività materiale di redazione dell’atto deliberativo senza avervi partecipato esprimendo il proprio parere. “E’ da convenire – si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza -, dunque, sul comportamento gravemente colposo degli amministratori che hanno assunto le delibere in tal senso, nonché dei soggetti che hanno svolto le funzioni di Segretario Comunale nell’occasione, venendo meno a quei compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi e di garanti della legittimità dell’azione amministrativa previsti dall’articolo 97 del decreto legislativo 267/2000”. Ci auguriamo per il bene della città, prima ancora che dei consiglieri che l’hanno votata, che l’Abc sia stata costituita con il massimo rigore della legittimità degli atti e che prima dell’affidamento del servizio, Tar permettendo, sia preventivamente valutata la congruità dell’offerta, “dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 – Codice dei contratti pubblici)”.